Appalti

Gare, verifiche più ampie sui vertici dei concorrenti

Le stazioni appaltanti devono adeguare i documenti di gara e i contratti alle nuove disposizioni introdotte dal decreto correttivo del Codice dei contratti, in vigore dal 20 maggio, nella disciplina delle procedure di gara e nelle regole sull’esecuzione degli appalti.
Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute anzitutto a intervenire sui bandi e sui disciplinari di gara, oltre che sulla modulistica utilizzata per le istanze e per le dichiarazioni, al fine di recepire le importanti novità definite dal Dlgs 56/2017.
Gli elementi esplicativi riguardanti i requisiti di ordine generale degli operatori economici devono tener conto delle nuove fattispecie riportate nell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici (falso in bilancio tra le condanne per reati gravi, false dichiarazioni rese in gara e iscrizione al casellario Anac per questa ipotesi) e dell’estensione del possesso dei requisiti anche agli institori, ossia a quelle figure che, operando nelle imprese con un ruolo operativo importante, non sono tuttavia immediatamente individuabili tra i soggetti con poteri di rappresentanza esterna.

I consorzi stabili
Nelle dinamiche di gara assume rilievo ora anche la possibilità riconosciuta ai consorzi stabili di cumulare ai propri requisiti di capacità (tecnico-professionale e economico-finanziaria) quelli delle imprese consorziate indicate come esecutrici o di poter ricorrere all’avvalimento presso imprese consorziate non esecutrici.
In caso di dichiarazioni o documenti mancanti, incompleti o con irregolarità formali, l’esperimento del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante è realizzabile senza più l’obbligo di applicazione della sanzione all’operatore economico disattento.
Per evitare situazioni delicate in relazione all’utilizzo dell’avvalimento per i requisiti di capacità, è opportuno che le amministrazioni evidenzino nei documenti di gara l’obbligo di specificazione dei requisiti prestati, in quanto eventuali formulazioni generiche di questo aspetto nel contratto tra il concorrente e l’impresa ausiliaria ne determinerebbero la nullità, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le clausole sociali
I bandi e i disciplinari di gara devono ora prevedere anche le clausole sociali, in forza della modifica dell’articolo 50 che le rende obbligatorie (ma solo soprasoglia, mentre in base all’articolo 36 sottosoglia sono ancora facoltative): la loro impostazione deve peraltro essere rispettosa dei principi dell’ordinamento comunitario in materia (quindi dovendo tener conto dell’autonomia organizzativa delle imprese).
Le stazioni appaltanti devono fare particolare attenzione alle novità relative ai criteri di valutazione delle offerte.
Nella predisposizione dei sistemi criteriali per le procedure con l’offerta economicamente più vantaggiosa la distribuzione dei pesi ponderali tra la parte tecnico-qualitativa e quella economica deve ora rispettare il limite massimo di punteggio attribuibile al prezzo, che non può essere superiore a 30 punti rispetto ai cento complessivi.
Nelle gare con il minor prezzo, invece, è opportuno che le amministrazioni evidenzino le varie novità relative al sistema di rilevazione delle offerte anormalmente basse, tra le quali spicca la previsione per cui tale rilevazione non avviene qualora vi siano meno di cinque offerte.
Nei bandi e nei disciplinari di gara, e nei modelli per la presentazione delle offerte economiche, le stazioni appaltanti devono rendere in modo chiaro l’obbligo degli operatori economici di dichiarare i propri oneri della sicurezza aziendali e i propri costi della manodopera, specificando che la mancata indicazione di questi elementi essenziali dell’offerta comporta l’esclusione dalla gara.

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