Appalti

Termine ridotto di 30 giorni per impugnare l'esclusione dalla gara pubblica

di Paola Rossi

Sì al termine breve di trenta giorni anche per impugnare l'esclusione dalla gara pubblica. Così il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2444/2017. Al centro della pronuncia di Palazzo Spada vi è appunto la corretta interpretazione da applicare al comma 5 dell’articolo 120 del Codice del processo amministrativo.
Il termine «dimidiato» per l'impugnazione, previsto dalla norma si applica, quindi, anche all'atto di impugnazione di provvedimenti che stabiliscono l’esclusione del concorrente- ricorrente e non solo ai ricorsi contro l’atto di aggiudicazione.

Impugnazioni prima della stipula del contratto
La sentenza mette in luce che sono soggetti al « rito appalti» (il giudizio ordinario di legittimità davanti al giudice amministrativo su tutta la complessa attività della pubblica amministrazione finalizzata alla conclusione di contratti) gli «atti delle procedure di affidamento» relative «a pubblici lavori, servizi o forniture» (il comma 1 dell’articolo 120 del Cpa). Analogamente l'art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a., che fa riferimento alle «procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture». Entrambe le formule normative hanno carattere generale. Esse sono in altri termini riferite a tutti gli atti che si collocano nella fase c.d. pubblicistica di selezione del contraente privato e che precedono la stipula del contratto.

Le esclusioni
La sentenza, inquadrando l’intenzione del Legislatore in base a un'interpretazione letterale delle norme (articolo 12, comma 1, delle Preleggi) afferma che il riferimento non può che comprendere anche gli atti di esclusione di concorrenti adottati dalla stazione appaltante nell'ambito della procedura di gara. Inoltre, sottolineano i giudici che deve essere esclusa la possibilità di distinguere regimi processuali diversi, in base al termine per impugnare, nell'ambito di un'unica attività amministrativa come quella ad evidenza pubblica che precede la stipula di contratti.
Concludo i giudici affermando che, sempre anche tenuto conto dell’intenzione del Legislatore, sarebbe manifestamente irrazionale differenziare i termini per ricorrere, escludendo alcuni atti della procedura di gara da quello breve previsto dal quinto comma dell’articolo 120. Infatti, la norma risponde all'unitaria esigenza di politica legislativa di rafforzare la celere definizione del contenzioso relativo all'attività contrattuale della pubblica amministrazione. E, secondo Palazzo Spada, è proprio tale esigenza la pietra angolare alla base della specialità del rito appalti e soprattutto della deroga rispetto al termine ordinario per ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2444/2017

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