Appalti

Appalti secretati: «sì» all’accesso su verbali, atti amministrativi e offerte dei concorrenti

di Daniela Casciola

Sull'accesso agli atti di appalti secretati è questione su cui l'interprete deve decidere caso per caso operando un bilanciamento tra l'interesse alla non divulgazione di notizie sensibili e il diritto di difesa, tutelato dalla Costituzione. Ma il segreto può precludere il diritto d'accesso solo nei limiti in cui sia necessario per garantire l'interesse a tutela del quale esso è posto.
È questa la decisione del Tar di Catanzaro che, con la sentenza n. 830/2017, ha affrontato una questione nuova e rispetto alla quale le norme sono piuttosto lacunose.

I fatti
La vicenda vede protagonisti una società di servizi tecnologici e il ministero della Giustizia per un appalto di servizi di intercettazione. La Spa aveva domandato l'accesso agli atti di gara e l'amministrazione aggiudicatrice le ha opposto un diniego tacito. Ne è nato il ricorso al Tar.

La decisione
Il Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 non reca una specifica disciplina dell'accesso con riferimento agli appalti secretati. Dunque, tocca all'interprete. Che si basa sull'articolo 24, comma 5, della legge 7 agosto 1990 n. 241 la cui applicabilità alle procedure di evidenza pubblica è sancita dall'articolo 53, comma 1 del codice di contratti.
Il Tar stabilisce, quindi, in linea generale, che l'opera di bilanciamento degli interessi non può essere svolta in astratto ma va centrata sulla specifica vicenda all'attenzione dell'interprete. E sempre in via generale, ricorda che il segreto può precludere il diritto d'accesso solo nei limiti in cui sia necessario per garantire l'interesse a tutela del quale esso è posto.

Il caso specifico
Nel caso di specie, l'amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha dedotto specifiche ragioni per le quali tutti gli atti della procedura a evidenza pubblica debbano ritenersi segreti.
Non va sottovalutata, inoltre, la circostanza che l'accesso è stato richiesto da uno dei partecipanti alla gara, che, avendo ricevuto la lettera di invito alla procedura, è già a conoscenza dell'oggetto dell'appalto.
Si può dunque concludere che il ministero debba garantire alla ricorrente l'accesso a tutti quegli atti che non siano suscettibili di contenere specifiche informazioni sulle modalità di prestazione dei servizi di intercettazione che verranno posti in essere nel corso della attività investigative. Pertanto, deve essere garantito l'accesso ai verbali di gara, nonché alla documentazione amministrativa e alle offerte economiche dei concorrenti.

La sentenza del Tar di Catanzaro n. 830/2017

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