Appalti

Per gli affidamenti in house iscrizione all’elenco dal 27 giugno, ma restano i dubbi sulla platea

di Stefano Pozzoli

Si avvicina la scadenza per adeguarsi alle Linee guida dell'Anac per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo scorso. A partire da 90 giorni dall'entrata in vigore della delibera Anac del 15 febbraio 2017 contenenti le linee guida gli enti «possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'elenco e a far data da quel momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house».

La registrazione degli affidamenti
In sostanza, dal 27 giugno si dovranno registrare, tramite un applicativo online in via di predisposizione, gli affidamenti in corso nell'elenco di cui all'articolo 192 del Dlgs n. 50/2017 e, soprattutto, questa iscrizione diventerà un requisito di efficacia per i nuovi affidamenti. Fino ad allora, per contro, è possibile effettuare affidamenti in house, sempre nel rispetto della disciplina in materia.

I poteri dell'Anac
Le linee guida confermano quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1, ovvero che l'affidamento, una volta predisposta la domanda, è valido a tutti gli effetti e che non è in concreto revocabile da parte dell'Anac, salvo che l'Autorità può esercitare il potere di raccomandazione vincolante di cui all'articolo 211, comma 2, del Dlgs n. 50/2016, ovvero raccomandare all'ente appaltante di agire in autotutela per rimuovere gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a 60 giorni. Il mancato adeguamento è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25mila, posta a carico del dirigente responsabile. Comunque, la raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa.
L'Anac verificherà il rispetto della disciplina ex articolo 5 e 192 del Codice degli appalti e del Dlgs n. 175/2016 e quindi controllerà i requisiti della proprietà del capitale, del controllo analogo, del tetto dell'80% delle attività proprie e le previsioni statutarie obbligatorie.
In concreto è presto per capire se manterrà un atteggiamento formalistico o meno, visto che la formazione di tale elenco, nello spirito del Dlgs n. 50/2016, sembra orientata soprattutto alla creazione di una forma di pubblicità speciale per i contratti in house. Vero è però che la diffusione di tale modalità di affidamento è effettivamente eccessiva: circa il 95% del totale degli affidamenti a organismi partecipati come sottolinea il «Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 dicembre 2014» del Mef. Viene da chiedersi in proposito, se gli enti rifuggano la concorrenza o se invece vogliano evitare la complessità di procedure competitive troppo complesse, che quasi mai si concludono senza ricorsi e contro ricorsi.

Le questioni aperte
Nell'immediato, comunque, le linee guida non chiariscono alcuni temi, che sarebbe stato opportuno esplicitare. Il primo è se la procedura debba essere applicata soltanto alle società oppure se riguardi anche gli altri organismi (aziende speciali, fondazioni, eccetera). Dalla lettura delle linee Anac, visti i riferimenti al Dlgs n. 175/2016, parrebbe che riguardi esclusivamente le società ma il documento a volte parla di organismi, rendendone incerta la lettura.
La seconda, meno importante sul piano concreto ma rilevante su quello concettuale, riguarda l'ammissibilità dei soci privati nel capitale delle società in house. In merito una lettura estensiva di tale previsione supererebbe quell'approccio ideologico che immagina le società pubbliche sempre necessitate di un socio industriale e non semplicemente di un apporto di capitale. Però la Relazione AIR alle linee guida sembra propendere per una visione restrittiva.

Le linee guida dell'Anac

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©