Appalti

Le leggi Regione per Regione

ABRUZZO
In montagna altezze derogabili

I sottotetti possono essere trasformati in abitazioni in tutti gli edifici esistenti al30 settembre 2016. L'edificio deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali o, per esso, deve essere stata presentata richiesta di sanatoria. L'altezza media netta delle superfici da recuperare deve essere di almeno 240 centimetri e quella minima di 140; nei comuni montani sopra i mille metri queste due altezze calano rispettivamente a 220 e 120 centimetri

Legge regionale 26 aprile 2004 n. 15

BASILICATA

Niente deroghe ai piani comunali

Se gli strumenti urbanistici comunali vigenti non vietano espressamente la ristrutturazione, possono essere recuperati i sottotetti degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza, ad attività commerciali, artigianali e terziarie. Il recupero è possibile se gli edifici risultano realizzati al 31 dicembre 2013, o, almeno, a quella data risultava rilasciato il titolo abilitativo. Per la trasformazione in residenza, tra gli altri requisiti, è richiesta l'altezza media di 220 centimetri

Legge regionale 4 gennaio 2002 n. 8

CALABRIA

Premiati gli impianti

Eccetto che nelle zone destinate a nuovi insediamenti industriali e alle attività agricole i sottotetti possono essere recuperati ad abitazioni. Gli interventi, attuati in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, che richiedono opere edilizie e impianti tecnologici possono essere realizzati anche modificando le altezze di colmo, di gronda e le pendenze, se occorre installare pannelli solari di potenza non inferiore a 3 kilowatt; senza superare l'altezza massima di 3,60 metri e media di 2,15 metri

Legge regionale 11 agosto 2010 n. 21

CAMPANIA

Ultima parola al Comune

Il recupero dei sottotetti è possibile negli edifici destinati alla residenza e realizzati con un titolo abilitativo, anche in sanatoria. L'altezza media non deve essere inferiore a 220 centimetri e quella minima a 140 centimetri. Le altezze di colmo e di gronda e le inclinazioni di falda non sono modificabili. Per realizzare i lavori devono essere pagati gli oneri di urbanizzazione e il contributo commisurato al costo di costruzione. I comuni possono escludere parti dei loro territori dall'applicazione delle norme regionali

Legge regionale 28 novembre 2000 n. 15

EMILIA ROMAGNA

Serve l'efficienza energetica

Negli edifici ubicati in aree urbanizzate o urbanizzabili, destinati a residenza per almeno il 25 % della superficie utile e iscritti al catasto al 31 dicembre 2013, è ammesso il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla stessa data. Possono essere create anche nuove unità immobiliari. È richiesta un'altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione, ridotta a 2,20 metri nelle zone montane. Devono essere soddisfatti anche i requisiti di rendimento energetico previsti dalle norme

Legge regionale 6 aprile 1 998 n. 11

FRIULI VENEZIA GIULIA

Recupero con ristrutturazione

Il recupero come abitazione del sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza è ammesso, senza modifiche alla sagoma, in deroga ai limiti e ai parametri degli strumenti urbanistici vigenti purché avvenga contestualmente a interventi effettuati per la loro ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Gli interventi non possono comportare un aumento del numero delle unità immobiliari e devono rispettare un'altezza minima di 1,30 metri e media di 1,90 metri.

Legge regionale 11 novembre 2009 n. 19

LAZIO

Parcheggi obbligatori per le nuove unità

Nel recupero dei sottotetti sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde esistenti, purché il volume non aumenti oltre il 20 per cento. Il recupero dei sottotetti, se dà luogo a nuove unità immobiliari, è subordinato all'obbligo di reperire spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti della pianificazione comunale, con un minimo di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi della volumetria resa abitativa e un massimo di 25 metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare

Legge regionale 16 aprile 2009 n. 13

LIGURIA

Bonus non cumulabili

Il recupero dei sottotetti non può comportare la demolizione e ricostruzione dell'edificio e gli spazi recuperati non sono cumulabili con gli eventuali ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali. Nel caso in cui con gli spazi recuperati si realizzino nuove unità immobiliari residenziali e/o turistico-ricettive, è necessario reperire, per ogni unità, un parcheggio pertinenziale di almeno 12,50 metri quadrati per ogni nuova unità immobiliare, oppure versare al comune una somma pari al suo valore di mercato

Legge regionale 6 agosto 2001 n. 24

LOMBARDIA

Costi alleggeriti con l'ultima legge

Negli edifici destinati a residenza per almeno il 25%, è consentito il recupero volumetrico al solo scopo residenziale del piano sottotetto. L'intervento è possibile anche negli edifici realizzati con titolo successivo al 1° dicembre 2005 purché siano passati 3 anni dal conseguimento dell'agibilità. Con la legge di semplificazione 2017 (in attesa di pubblicazione), il recupero di un sottotetto fino a 40 mq di pertinenza di una prima casa non paga il contributo al costo di costruzione e non necessita di parcheggi pertinenziali

Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12; Legge di semplificazione 2017 (ancora in attesa di pubblicazione sul Bur)

MARCHE

Più vincoli nei centri storici

La trasformazione e il recupero a fini abitativi del piano sottotetto sono consentiti purché sia assicurata per ogni unità immobiliare l'altezza media non inferiore a 2,40 metri per gli spazi a uso abitativo, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori e di servizio. Nei centri storici non devono essere modificate le altezze di colmo e di gronda, e le linee di pendenza delle falde. Per gli interventi occorre il titolo abilitativo previsto per la tipologia di lavori da realizzare

Legge regionale 8 ottobre 2009 n. 22

MOLISE

Dote standard da rispettare

Se gli strumenti urbanistici comunali non ne vietano la ristrutturazione, i sottotetti negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza, ad attività commerciale o terziaria possono essere recuperati come abitazioni. Gli interventi sono consentiti nelle aree servite da tutte le opere di urbanizzazione primaria, che abbiano una sufficiente dotazione di standard urbanistici e a condizione che non sia vietato l'aumento del carico urbanistico derivante da vincoli dovuti a leggi statali e regionali. I comuni possono escludere parti del territorio

Legge regionale 18 luglio 2008 n. 25

PIEMONTE

Ammessa la creazione di aperture ad hoc

Negli edifici esistenti, realizzati entro il 31 dicembre 2012, destinati in tutto o in parte a residenza, è possibile recuperare ad abitazione i sottotetti. Il recupero è consentito solo se gli edifici interessati sono localizzati in aree dotate delle urbanizzazioni primarie. Devono essere rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità. Il recupero può avvenire anche con l'apertura di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi se necessari per assicurare l'aerazione e l'illuminazione

Legge regionale 6 agosto 1998 n. 21

PUGLIA

Solai abbassabili

Il recupero dei sottotetti è possibile per gli edifici esistenti al 30 giugno 2016, destinati almeno in parte a residenza. In caso di recupero di un sottotetto condominiale è necessaria una deliberazione del condominio. Se il sottotetto è di proprietà di un singolo condomino, occorre comunque comunicare al condominio l'intenzione di eseguire l'intervento. L'altezza media interna dei locali recuperati, non può essere inferiore a 2,40 metri. Per raggiungerla è possibile abbassare il solaio del sottotetto

Legge regionale 15 novembre 2007 n. 33

SARDEGNA

Agibilità da garantire

È possibile trasformare in abitazione i sottotetti degli edifici ubicati nei centri storici, nelle aree edificate e in quelle destinate a nuovi insediamenti. Devono essere rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità. Ogni vano recuperato deve avere un'altezza media di 2,4 metri per gli spazi a uso abitativo e di 2,2 metri per gli accessori e servizi. Sono consentite modifiche esterne degli edifici per l'apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare areazione e illuminazione dei nuovi vani

Legge regionale 23 aprile 2015 n. 8

SICILIA

Altezza minima: due metri

Il recupero dei sottotetti è consentito per ottenere spazi destinati alla residenza. Se necessario possono essere realizzati nuovi solai, ma devono essere rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie previste per l'abitabilità dei locali. Ogni unità abitativa recuperata deve avere un'altezza media ponderale di almeno 200 centimetri. Gli interventi non devono modificare le altezze di colmo, di gronda e le linee di pendenza delle falde. È possibile aprire finestre, lucernari e terrazzi per assicurare aerazione e luminosità

Legge regionale 10 agosto 2016 n. 16

TOSCANA

Stop a nuove unità

Possono essere trasformati in abitazione i sottotetti negli edifici con destinazione residenziale, se queste operazioni sono previste dagli strumenti urbanistici comunali. Devono essere pagati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Gli interventi di recupero non devono modificare le altezze di colmo e di gronda e le linee di pendenza delle falde. Con le superfici recuperate non possono essere create nuove abitazioni, ma devono essere utilizzate solo per ampliare gli appartenenti già esistenti

Legge regionale 8 febbraio 2010 n. 5

UMBRIA

Cambio di destinazione d'uso

È possibile cambiare la destinazione d'uso dei sottotetti degli edifici destinati a residenza o servizi. Il recupero dei sottotetti deve prevedere opere di isolamento termico. Se il tetto è inclinato, i vani devono avere un'altezza di almeno 240 centimetri nel punto più alto e di almeno 120 in quello più basso. La superficie delle finestre deve essere non meno di un sedicesimo di quella del pavimento; se il rapporto è più basso è necessario installare impianti di areazione e di illuminazione artificiale

Legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1

VENETO

Parcheggi monetizzabili

Il recupero dei sottotetti deve rispettare le caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili e le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità. Non si possono cambiare le altezze di colmo e di gronda e le linee di pendenza delle falde. Il consiglio comunale può escludere aree del territorio comunale dall'applicazione della legge e individuare quelle nelle quali è possibile monetizzare il mancato reperimento di spazi da destinare ai parcheggi al servizio degli edifici

Legge regionale 6 aprile 1999 n. 12

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©