Appalti

Non è anomala l'offerta con un utile modesto

di Giovanni F. Nicodemo

Non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua. Un utile apparentemente modesto può comportare una serie di benefici indiretti, come i vantaggi di arricchimento del curriculum (utile per la partecipazioni alle gare successive), di immagine, di aumento del fatturato e di consolidamento sul territorio. Così decide il Tar Basilicata - Potenza con sentenza n. 341 del 26 aprile 2017.  

Il caso
La questione insorta davanti al giudice amministrativo lucano riguarda il giudizio di anomalia dell'offerta riferito ad una gara di servizi.  Ad avviso della ricorrente non aggiudicataria la stazione appaltante in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta avrebbe errato nel proprio giudizio non considerando il valore degli oneri della sicurezza indicato dall'offerente. Quindi la stazione appaltante avrebbe apprezzato l'offerta dell'aggiudicataria senza considerare l'incidenza di detti costi.
Tuttavia il giudice amministrativo accertando che gli stessi, pur non essendo stati oggetto di specifica valutazione in sede di verifica, risultavano comunque ampiamente compensati dall’utile di impresa complessivo ha validato l’offerta economica dell’aggiudicataria.

La decisione
L'intera decisione del giudice amministrativo lucano posa sui principali orientamenti maturati in materia di verifica dell'anomalia dell'offerta. Il Tar adito coglie, infatti, l'occasione per ribadire che:
- nelle gare di appalti pubblici il giudizio di valutazione dell’anomalia dell’offerta costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale (cfr. da ultimo Cds Sez. V, sentenza n. 3855 del 13.9.2016);
- che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono (cfr. Cds Sez. III n. 211 del 22.1.2016);
- che nell’ambito del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta l’impresa aggiudicataria può rimodulare i costi inizialmente determinati, senza però modificare l’importo complessivo dell’offerta presentata (cfr. Cds Sez. VI n. 2770 del 5.6.2015).
Mentre sulla relazione tra l'utile preventivato in sede di offerta e la verifica di anomalia il Tar Basilicata sostiene l'assunto in base al quale l'offerta non è di per sé anomala se il guadagno calcolato appare esiguo. Al fine di sostenere tale decisione il giudice amministrativo richiama precedenti orientamenti che avvertono come nelle gare d'appalto deve aversi riguardo alla serietà della proposta contrattuale e risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel caso di ricadute positive che possono discendere per l'impresa in termini di qualificazione, pubblicità, curriculum, dall'essersi aggiudicata e dall'avere poi portato a termine un prestigioso appalto. In definitiva, se deve ritenersi che l'offerta economica zero equivale a mancata offerta economica, nel caso di un’offerta economica composta da più voci è necessario ponderare, per comprendere se ci si trovi di fronte ad un’offerta affidabile e seria, l’offerta nel suo complesso.

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