Appalti

L’evento folkloristico può essere affidato sempre allo stesso soggetto

di Luciano Cimbolini

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Molise, con la sentenza n. 17/2017, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il danno all'erario in caso di plurimi affidamenti diretti a un operatore televisivo per la messa in onda, con connessa attività di promozione, di un evento folkloristico legato al territorio.

La vicenda
La Procura, nel caso di specie, aveva contestato al sindaco, a un assessore, a un responsabile di servizio e al segretario comunale, sia la violazione della normativa comunitaria e nazionale che impone comunque un confronto concorrenziale per gli appalti di servizi, sia l'inosservanza delle previsioni legislative e regolamentari comunali in tema di concessione di contributi pubblici, sia, infine, l'artificioso frazionamento, in quanto la medesima commessa risultava affidata di anno in anno allo stesso operatore.
Il collegio giudicante ha respinto la richiesta della Procura.

La decisione
In particolare, i Giudici molisani hanno evidenziato che l'articolo 125 del Dlgs 163/2006 (precedente codice degli appalti) prevedeva che, per servizi o forniture di importo inferiore a 20mila euro fosse consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Si trattava, pertanto, di una fattispecie esonerata dal rispetto di una procedura a evidenza pubblica, prevista, invece, per le aggiudicazioni di importi superiori alla soglia comunitaria.
Nel caso di specie, il Collegio non ha ritenuto esistente l'artificioso frazionamento (previsto dal comma 13 dell'articolo 125), come prospettato dalla Procura, secondo la quale gli importi riconosciuti si sarebbero inseriti nell'ambito di un rapporto sostanzialmente unitario.
Ogni appalto, difatti, ha rappresentato un affidamento a sé stante, dotato di autonome funzionalità e attitudini ad assumere un proprio valore e una propria utilità.
Non poteva ritenersi obbligatoria un'integrale copertura temporale del servizio televisivo per una pluralità di anni, poiché non era certo, al momento del primo affidamento, che la manifestazione necessariamente si sarebbe ripetuta negli anni futuri.
L'operatore scelto all'epoca dei fatti, poi, era sicuramente l'emittente a maggiore diffusione nella Regione e disponeva di personale e mezzi tecnici che, a differenza degli altri competitori, la facevano ritenere come l'azienda che avrebbe potuto consentire il più efficace svolgimento del servizio.
Nella circostanza, poi, non risulta fornita la prova in merito alla quantificazione del danno erariale. Quest'ultimo, infatti, non può coincidere con l'intero importo delle somme erogate a beneficio dell'operatore. L'omissione della gara, dunque, può essere considerata al limite come un'attività illegittima, che però, in termini di danno all'erario, rappresenta solo un mero indizio. Quest'ultimo, per contro, avrebbe dovuto essere dimostrato alla stregua della comparazione dei prezzi o con i ribassi conseguiti nel corso di gare per servizi dello stesso genere di quello in contestazione, ovvero facendo ricorso ad ogni ulteriore congruo mezzo di prova.
Il collegio, infine, non ritiene che gli esborsi costituiscano danno nemmeno per quanto concerne il profilo dell'attribuzione all'emittente di erogazioni finanziarie qualificabili come concessione di sovvenzioni ed ausili finanziari e, come tali, rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 12 della legge 241/1990 e all’articolo 14 del Dlgs 33/2013 e del relativo regolamento comunale. Questa qualificazione, difatti, appare contraddire, in radice, la natura giuridica di un rapporto a prestazioni corrispettive, intervenuto tra l'ente locale committente e l'azienda televisiva, e così articolatosi nel tempo, al di fuori quindi di ogni ipotesi di gratuita attribuzione di provvidenze economiche.

La delibera della Corte dei conti Molise n. 17/2017

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