Appalti

Gara per il servizio di pulizia delle acque nei porti, serve l’iscrizione nel registro italiano delle navi

di Daniela Casciola

Nella gara per l'affidamento del servizio di pulizia di specchi acquei dei porti è necessaria l'iscrizione del mezzo nautico nei registri italiani delle navi e non basta quella nei registri in di altri Paesi dell'Unione europea.
Lo ha stabilito il Tar Toscana, sezione I, con la sentenza 18 aprile 2017 n. 580 che riguardava i Porti di Viareggio e di Porto Santo Stefano.

La decisione
È, quindi, legittima la clausola del bando di gara, per l'affidamento del servizio di pulizia di specchi acquei di porti, che richiede l'iscrizione del mezzo nautico nei registri italiani delle navi minori e galleggianti, in base all'articolo 146 del codice della navigazione, essendo tale iscrizione finalizzata a rendere possibile all'Autorità nazionale sia la verifica che il servizio venga svolto nel rispetto dei requisiti di sicurezza e nel rispetto della normativa nazionale, sia il controllo sulla composizione dell'equipaggio e l'individuazione del comandante della nave. L'iscrizione nel registro italiano è funzionale a sottoporre l'imbarcazione alla specifica normativa dello Stato italiano, la quale rileva ai fini dell'esecuzione dell'appalto ed appare conforme alla normativa di riferimento ed immune da profili di eccesso di potere l'imposizione, da parte della stazione appaltante, del contestato requisito, il quale risponde alla finalità pubblica di rendere effettiva la possibilità di controllo dell'Amministrazione sulla nave dell'aggiudicataria.

I principi comunitari
La nave iscritta in un registro straniero deve comunque essere iscritta nel registro nazionale, senza che ciò collida con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei beni; il requisito dell'iscrizione del registro italiano è giustificato da esigenze di controllo dell'Amministrazione italiana. Considerata la diversità dei poteri di controllo esercitabili dallo Stato italiano a seconda che si tratti di nave registrata in Italia o di nave registrata all'estero, i principi comunitari non possono rendere equipollenti i registri dei paesi appartenenti all'Unione europea.

La sentenza del Tar Toscana n. 580/2017

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