Appalti

Procedure riservate anche per le concessioni a chi impiega lavoratori svantaggiati

di Alberto Barbiero

Le stazioni appaltanti possono indire procedure riservate a soggetti che si impegnino a impiegare persone o lavoratori svantaggiati, aperte a tutti gli operatori economici che abbiano tali finalità principali nel loro oggetto sociale.
L'articolo 112 del codice dei contratti pubblici è stato preso in esame dall'Anac nel parere reso con la deliberazione n. 207 del 1° marzo, nel quale sono state fornite indicazioni interpretative sulla corretta applicazione del particolare dato normativo.

La nuova norma
La disposizione stabilisce infatti che, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori degli operatori economici sia composto da soggetti con disabilità o da lavoratori svantaggiati. Tale riserva deve essere esplicitata nel bando di gara o nell'avviso di preinformazione (quando utilizzato).
Rispetto al quadro previgente (l'articolo 52 del Dlgs 163/2006) l'articolo 112 del Dlgs 50/2016 prevede la possibilità di applicare la riserva anche nell'ambito delle concessioni e non solo degli appalti, ma soprattutto amplia l'ambito soggettivo di applicabilità della norma: l'art. 52 prevedeva la riserva per i soli laboratori protetti, l'art. 112 è invece riferito in generale agli operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Le indicazioni dell’Anac
L'Anac evidenzia quindi come la riserva sia in favore di operatori economici che impieghino non solo i disabili (come era previsto in precedenza) ma anche persone svantaggiate.
La nuova disposizione a differenza di quella del previgente codice, introduce inoltre un'espressa definizione di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, con rinvio alle rispettive discipline di settore.
Il nuovo dato normativo contiene quindi una definizione più ampia dei soggetti che rientrano nel suo campo di applicazione, che include tutti gli operatori economici, nonché le cooperative sociali e loro consorzi, il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.
Secondo l'Anac, in tale generica espressione rientrano anche i laboratori protetti, in quanto operatori economici con soggettività giuridica, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata, avendo tra le loro finalità quella dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e nella propria organizzazione una maggioranza di lavoratori disabili.
L'autorità collega l'articolo 112 alle previsioni della Direttiva 24/2014, facendo rilevare come l'indirizzo dato a livello europeo consenta una più ampia applicazione della riserva prevista dalla disposizione del Dlgs 50/2016 rispetto all'assetto normativo previgente.

La delibera Anac n. 207/2017

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