Appalti

Il rating d’impresa alla prova delle correzioni al codice appalti

di Riccardo Sciaudone e Eleonora Caravà

Rating d’impresa ancora alla prova degli aggiustamenti e delle conseguenti correzioni al Codice appalti. Ma le modifiche, suggerite dall’Anac e trasmesse dal Governo per ottenere il favorevole parere parlamentare, lasciano comunque aperta la questione del vantaggio competitivo di quelle imprese che possono già godere di una esperienza pregressa ai fini della qualificazione come best performer, rispetto ai newcomer, inevitabilmente sprovvisti di tale esperienza.

Il rating di impresa nel Codice
Disciplinato agli articoli 83, comma 10, 84, comma 4, e 95, comma 13, del Codice, il rating di impresa rappresenta una novità assoluta nel panorama giuridico italiano che, insieme ai requisiti di moralità, alla capacità tecnico-professionale ed economico-organizzativo e alla certificazione di qualità, rientra nel novero dei “pilastri fondamentali” del sistema di qualificazione delle imprese partecipanti alla gara. Il rating d'impresa assume dignità di criterio di valutazione delle offerte, che le stazioni appaltanti possono spendere per attribuire punteggi in sede di gara. L'elemento reputazionale, inoltre, consente la partecipazione alle gare anche a quelle imprese che, pur non avendo alcuni requisiti strutturali richiesti dalla documentazione di gara, godano di un punteggio reputazionale positivo.

Le criticità segnalate dall'Anac
Nell'esercizio della competenza attribuitale dal Codice, l'Anac ha constatato una serie di criticità applicative dell'istituto, idonee a invalidarne un'efficace implementazione.
Limitazione ai lavori - Con la segnalazione n. 2/2017, l'Anac ha, in primo luogo, osservato l'esistenza di una limitazione irragionevole dell'applicazione dell'istituto ai soli appalti di lavori, e ciò in considerazione della dimensione dei mercati dei servizi e delle forniture e delle criticità riscontrate nel tempo riguardo alla qualità esecutiva degli affidamenti.
Obbligatorietà - Altro punto dolente è il sistema di «penalità e premialità» previsto dall'articolo 83, comma 10. L'Anac ha censurato la norma per aver istituito un meccanismo di rating d'impresa di tipo obbligatorio, che mal si concilia con la tecnica della premialità su base volontaria prevista nella legge delega, e che si risolve in un aggravio burocratico per imprese e stazioni appaltanti. Peraltro, il riferimento alle «penalità» sembra introdurre una nuova potestà sanzionatoria in capo all'Anac senza che ne vengano però chiariti i tratti fondamentali (tipologie di sanzioni e limiti edittali).
Indicatore di legalità - Parimenti negativo è il giudizio sulla qualificazione del rating di legalità come indicatore del rating di impresa. Nonostante i due istituti vadano coordinati, l'attuale formulazione dell'articolo 83 determina una irragionevole sovrapposizione del rating di impresa con gli altri “pilastri fondamentali” (primo fra tutti quello attinente ai requisiti morali) ai fini dell'accesso alla gara.

I correttivi all'esame del Parlamento
Tenendo a mente le osservazioni contenute nella segnalazione n. 2/2017 – con cui l'Anac ha peraltro proposto una modifica al Codice al fine di evitare distonie con il divieto di gold plating (ovvero il divieto di aggiungere norme o obblighi supplementari agli standard previsti dalle pertinenti norme Ue) e di introdurre un sistema di rating d'impresa semplice, capace di incrementare il tasso di efficienza nel mercato dei contratti pubblici – il Governo ha rettificato le disposizioni relative all'istituto in questione.
Innanzitutto, è prorogato il termine rimesso all'Anac per l'adozione delle linee guida che dovranno essere emanate entro tre mesi dal correttivo al Codice.
Viene poi eliminato il riferimento alle “penalità” all'interno dell'articolo 83. L'istituto diviene a base volontaria, anche in considerazione del fatto che l'Anac rilascia apposita certificazione su richiesta dell'impresa. Come si evince dalle relazioni accompagnatorie allo schema di Dlgs (relazione illustrativa, relazione tecnica, Atn, Air), le modifiche apportate sono dirette a improntare il collegamento del rating di impresa alla sola qualificazione, in luogo del suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta qualitativa. L'istituto è coordinato, inoltre, con il rating di legalità che presenta precisi limiti soggettivi e oggettivi di applicazione. Nel rivedere gli indicatori costitutivi, il Governo ha precisato che i requisiti reputazionali alla base del rating terranno conto dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi di esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso, sia in sede di partecipazione che in quella d'esecuzione.

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