Appalti

Edilizia post sisma, stessa sagoma per la ristrutturazione di immobili sottoposti a vincoli

di Giovanni F. Nicodemo

Per gli immobili sottoposti ai vincoli di tutela di cui al Dlgs n 42 del 2004 gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono ristrutturazione edilizia solo ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. Anche dopo il “decreto del fare” il rispetto della sagoma rimane necessario, per rientrare nell'alveo della ristrutturazione edilizia assoggettata a scia, per gli edifici esistenti su aree sottoposte ai vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio. In questi termini si è espresso il Tar Campania - Napoli con sentenza della sezione III n. 291 dell'11 gennaio 2017.

Il caso
Il caso riguarda la qualificazione come ristrutturazione edilizia di un intervento avente ad oggetto la ricostruzione di un fabbricato gravemente danneggiato dal sisma del 1981. Il ricorrente assumendosi proprietario di un fabbricato gravemente danneggiato dal sisma del 1981, demolito e mai più ricostruito, chiedeva il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'articolo 30 comma1, lettera a) del Dl n. 69/2013 che consente la possibilità di ricostruzione di fabbricati crollati o demoliti dei quali si possa provare la preesistenza.
La richiesta di permesso di costruire tuttavia veniva negata sul presupposto che la norma richiamata esclude l'autorizzabilità come ristrutturazione edilizia degli interventi edificatori comportanti incremento di volumi esistenti. Nella specie veniva rilevato che nelle ortofotocarte di zonizzazione del Piano il fabbricato oggetto della richiesta di permesso di costruire non era più esistente, conseguendone che la sua riedificazione avrebbe comportato incremento dei volumi esistenti.
Avverso il diniego il ricorrente oppone ricorso ma il Tar adito conferma la decisione amministrativa stabilendo che l'articolo 30 lett. a) del Dl 69 che ha modificato gli articoli 3 e 10 del Dpr n. 380 del 2001 non consente di far rientrare nella nozione di ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione di immobili non più esistenti, non potendosi considerare esistenti immobili demoliti ed oggetto di interventi di ricostruzione, fattispecie non sovrapponibile alla sequenza “demolizione e ricostruzione” (solo) quest'ultima ricompresa nella nozione di ristrutturazione. Pertanto nella specie l'intervento, ancorché sottoposto a vincolo, comporta la realizzazione di nuovo volume e pertanto non è qualificabile come ristrutturazione.

La decisione del giudice amministrativo
La decisione in commento ha consentito al giudice amministrativo di specificare che l'articolo 30, lettera A del Dl n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto del fare) ha avuto il solo effetto di dilatare la nozione di ristrutturazione edilizia attuabile mediante dia e poi scia, fino a comprendervi la demolizione e successiva ricostruzione con la stessa volumetria ma con sagoma diversa e gli interventi di ricostruzione di immobili già demoliti o crollati se sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Il giudice campano ha poi precisato che per gli immobili sottoposti ai vincoli di tutela di cui al Dlgs n 42 del 2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono ristrutturazione edilizia solo ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. Come accennato quindi il rispetto della sagoma rimane ancora necessario, per rientrare nell'alveo della ristrutturazione edilizia assoggettata a scia, per gli edifici esistenti su aree sottoposte ai vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La riforma del decreto del fare ha cioè operato solo sul piano della definizione della categoria edilizia della ristrutturazione e sul correlativo livello del regime edilizio cui la stessa è assoggettata, che resta quello della scia se viene conservata la stessa sagoma dell'immobile preesistente allorché l'immobile modificato insista su area vincolata ovvero, in caso di immobile sito in area non vincolata, malgrado sia modificata la sagoma stessa pur rimanendo inalterata la volumetria ovvero, nel caso di interventi di ripristino di edifici già crollati o demoliti, allorché, pur modificandosene la sagoma, sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

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