Appalti

Codice appalti, verifiche a tutto campo sull’esecuzione delle opere

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

L'attività di monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni, prevista dal nuovo codice degli appalti, rappresenta obiettivo strategico da inserire nella performance organizzativa dei soggetti che vi partecipano, influenzandone, quindi, la retribuzione di risultato.
Dei problemi connessi agli aspetti giuridici si è già detto (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 14 febbraio 2017 ). Ma questi non sono gli unici ostacoli nell'applicazione della norma. Infatti, la gestione pratica della disciplina implica l'implementazione di un sistema di rilevazione e verifica di tutto rispetto.

Dal censimento alla relazione del monitoraggio
In primo luogo è necessario procedere al censimento dei lavori, opere, servizi e forniture che sono oggetto del controllo previsto dall'articolo 31, comma 12, del Dlgs 50/2016. Poichè queste prestazioni possono coinvolgere tutti i settori dell'ente, la ricognizione si presenta, da sola, già laboriosa in ordine alla quantità di procedimenti da mappare.
Di seguito, è sicuramente necessario che il soggetto responsabile del settore a cui fa capo il lavoro, l'opera, il servizio o la fornitura predisponga una scheda per ognuna delle predette prestazioni, nella quale registrare le attività di controllo che sono state programmate (la norma indica, quali esempi, accessi diretti del Rup o del direttore dei lavori, verifiche a sorpresa sull'attuazione delle misure previste in materia ambientale, paesaggistica, ma anche quelle in tema di tutela della salute dei lavoratori). Questo diventerà il contenuto dell'obiettivo strategico che dovrà essere riportato nel piano delle performance del gruppo di soggetti coinvolti.
Man mano che passa il tempo, la scheda sarà riempita con l'indicazione di quanto si realizza rispetto al preventivato. Questa fase rappresenterà la base della relazione che dovrà predisporre, a consuntivo, il dirigente ovvero il responsabile del servizio, negli enti privi di dirigenza, circa lo stato di attuazione del monitoraggio.

Il soggetto responsabile
Se così descritta l'operazione può sembrare semplice, la faccenda si complica in ordine ad almeno tre aspetti.
Un primo problema riguarda la molteplicità dei soggetti coinvolti: a fronte di un lavoro o di un servizio particolarmente complesso, può essere difficile individuare il soggetto responsabile. Ad esempio, la realizzazione di un'opera coinvolge sicuramente il settore che segue i lavori pubblici, ma al processo può partecipare in maniera importante anche il settore che si occupa gli appalti e il settore che gestisce le finanze e ad ognuno di questi saranno affidate specifiche attività di controllo. Se le predette strutture organizzative di primo livello hanno dirigenti diversi, quale sarà il soggetto responsabile? Si potrebbe risolvere il problema con il carattere della prevalenza, ma, necessariamente, il dirigente individuato dovrà acquisire informazioni dai colleghi sull'attività svolta dagli uffici di riferimento.

Il reperimento delle informazioni
Sempre quale diretta conseguenza della complessità della prestazione, si può individuare la questione inerente il reperimento di informazioni. I dipendenti che sono chiamati a partecipare al gruppo di lavoro possono essere numerosi e quindi il responsabile deve acquisire da loro un report sulle attività svolte in tema di controllo e, quindi, fare sintesi dei dati pervenuti.

Prestazione a durata pluriennale
Come si può ben immaginare, il tutto viene ulteriormente amplificato se la prestazione ha durata pluriennale: per un'opera pubblica di una certa importanza ciò rappresenta la normalità, ma anche una fornitura o un servizio può avere la medesima caratteristica. Il percorso sopra descritto deve essere ripetuto anno per anno, andando a sommarsi ai lavori, opere, servizi e forniture che iniziano nell'annualità considerata. Il faldone di carta raccolto va trasmesso all'organismo indipendente (o nucleo) di valutazione, che ne tiene conto ai fini della retribuzione di risultato. Ma se la prestazione dura, ad esempio, un decennio, quando si potrà liquidare l'emolumento? Alla fine dei dieci anni, sicuramente. Ma si può pensare di liquidare anche annualmente in relazione all'attività svolta nei 365 giorni? Forse anche, ma cosa succede se poi la prestazione non corrisponde a quanto è stato programmato? Si dovrà recuperare le somme corrisposte, con sicure proteste dei dipendenti.

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