Appalti

Nuovo appaltatore obbligato a rispettare le clausole sociali di riassunzione del personale

di Alberto Barbiero

Le clausole sociali che determinano l'obbligo di riassunzione del personale del gestore uscente da parte del nuovo appaltatore facendo riferimento al contratto collettivo nazionale di settore sono cogenti sia per gli offerenti che per l'amministrazione.
Il Tar Liguria, sezione II, con la sentenza n. 55 del 27 gennaio 2017 rafforza la linea interpretativa elaborata dalla giurisprudenza amministrativa e tradotta nell'articolo 50 del Dlgs n. 50/2016.
Il presupposto per la corretta applicazione della clausola di salvaguardia è individuato negli elementi degli atti di gara (bando e disciplinare) che consentono di determinare precisamente il numero degli operatori da impegnare nell'appalto: sulla base di tali elementi, infatti, le imprese concorrenti possono calcolare l'impatto dell'applicazione della clausola sociale e quindi formulare consapevolmente l'offerta, tenendo conto del costo del personale.

La tutela del personale
L'aspetto determinante per la rilevanza della clausola è, oltre alla sua esplicitazione nella lex specialis di gara, la prefigurazione dell'obbligo di tutelare il personale in base alla specifica previsione contenuta nel Ccnl di settore.
Tale impostazione è ora garantita dall'articolo 50 del nuovo codice dei contratti pubblici, il quale stabilisce che le amministrazioni, nelle gare per appalti con elevata intensità di manodopera, possono inserire specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore.
Il Tar ligure evidenzia come sia proprio l'inserimento nella lex specialis della particolare clausola che realizza, a livello del singolo appalto, il necessario contemperamento tra il diritto di iniziativa economica e le finalità sociali di salvaguardia occupazionale.
L'appaltatore subentrante non può quindi addurre, a giustificazione del proprio rifiuto a ottemperare a un obbligo liberamente assunto, generiche esigenze organizzative.

Le nuove regole
L'intervento dei giudici amministrativi consente di individuare un'ulteriore implicazione, connessa alla combinazione delle norme del Dlgs n. 50/2016 relative ai requisiti delle impese.
L'articolo 30 del nuovo codice dei contratti pubblici, infatti, prevede al comma 3 che gli operatori economici debbano rispettare nell'esecuzione degli appalti gli obblighi in materia di lavoro previsti dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali. Pertanto, la mancata applicazione ai lavoratori dell'appaltatore uscente della clausola sociale prevista dal Ccnl da parte dell'appaltatore subentrante si configura come violazione del principio previsto dall'articolo 30, incidente anche sugli appalti in essere e sulla futura partecipazione alle gare, in quanto elemento configurato come motivo di esclusione dall'articolo 80, comma 5, lettera a) del Dlgs n. 50/2016.

La sentenza del Tar Liguria n. 55/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©