Appalti

Curriculum non anonimo, illegittima l'esclusione dalla procedura di gara

di Giovanni La Banca

È illegittima l'esclusione di una ditta da una procedura ad evidenza pubblica qualora inserisca nell'offerta tecnica in forma non anonima i curricula delle risorse umane destinate all'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, in assenza di una specifica disposizione normativa che preveda per tale irregolarità la grave sanzione dell'estromissione del concorrente dalla gara. Lo ha ribadito il Tar Campobasso, Molise, con sentenza n. 52 del 13 febbraio 2017.

Il fatto
Una società ha partecipato alla procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro indetta dalla Prefettura per l'affidamento di servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti asilo e la gestione dei servizi connessi. Con successiva nota pec della Prefettura, la ditta aggiudicataria veniva esclusa dalla gara perché i curricula vitae delle risorse umane destinate all'erogazione dei servizi oggetto della procedura non erano stati prodotti in forma anonima.

Elementi valutativi e requisito di partecipazione
L'esclusione della ricorrente dalla gara è stata disposta in relazione a un elemento di valutazione dell'offerta, non già in relazione a un requisito di partecipazione.
Elemento dirimente è la dizione della lex specialis di gara, qualora individui i curricula vitae degli operatori da impiegare nei servizi come meri allegati del progetto di gestione, aventi l'esclusiva finalità di permettere attribuzione dei punteggi, nella valutazione dei titoli delle ditte concorrenti. Qualora il Disciplinare (lex specialis) richieda che detti curricula siano redatti in forma anonima, l'esclusione dalla gara per la redazione dei curricula in forma non anonima può essere disposta solo in presenza di un'espressa comminatoria di legge.
Ciò, a maggior ragione, se il disciplinare di gara sia molto rigoroso nel sanzionare con l'esclusione della concorrente ogni errore o mancanza nel contenuto della busta inerente alla documentazione amministrativa, mentre non preveda alcuna sanzione per eventuali errori relativi al contenuto della busta inerente all'offerta tecnica, nella quale sono inseriti i detti curricula. Peraltro, la forma anonima dei detti curricula vitae è intesa a garantire la riservatezza, ma non assolve ad alcuna finalità di imparzialità amministrativa, nel senso di preservare il giudizio della commissione da possibili condizionamenti derivanti da ogni fattore estraneo all'ambito oggettivo di valutazione.

L'anonimato nel codice degli appalti
L'anonimato obbligatorio dei curricula non può trovare fondamento neanche nelle previsioni del codice degli appalti, in special modo negli articoli 152 e 155 del Dlgs n. 50/2016 contenenti la disciplina relativa al concorso di progettazione.
Tali norme, infatti, statuiscono che l'analisi del progetto tecnico in forma anonima risponde alla finalità di evitare un condizionamento nel giudizio della commissione derivante dall'autorevolezza professionale del nome del progettista.
Nella specie, viceversa, il progetto tecnico è legato al nome dell'offerente, ben noto sin dal primo momento.
L'anonimato dei curricula degli operatori professionali impiegati nel progetto, pertanto, non costituisce un profilo essenziale di regolarità della domanda, inteso a tutelare la par condicio dei concorrenti, non avendo in alcun modo la finalità di preservare la neutralità e l'integrità del giudizio tecnico della commissione di gara.
Allo stesso tempo, non rileva neanche l'articolo 83, comma sesto, del Dlgs n. 50/2016, a tenore del quale, per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione, le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. La finalità della norma, invero, non è elusa né compromessa dall'indicazione dei nomi delle risorse umane e tecniche cooptate nel progetto (ancorché l'anonimato servirebbe a garantirne la riservatezza individuale).

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