Amministratori

Un arbitro per l’antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni

Sono state pubblicate sul sito dell’Uif le istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici della pubblica amministrazione.
Il decreto legislativo 90/2017 ha specificato che gli obblighi antiriciclaggio riguardano le amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione o di controllo con riguarda a: i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici); i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Il Dlgs 231 del 2007, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ha previsto che le pubbliche amministrazioni debbano comunicare all'Uif dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. In tal senso, l'Uif, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione, nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

Nello specifico, il documento in pubblicazione è composto da alcune disposizioni – articoli da 1 a 12 – e da un allegato contenente gli indicatori di anomalia elaborati al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione.
I primi articoli richiamano le ormai “abituali” regole di carattere generale sugli indicatori di anomalia. Questi ultimi attengono ad aspetti sia soggettivi, e quindi connessi all'identità o al comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione, che oggettivi. Alcuni sono di carattere generale, altri specifici per settori di attività (essempio, settore appalti e contratti pubblici, immobili e commercio, finanziamenti pubblici eccetera).
Gli articoli da 3 a 10 dettano indicazioni relative alle modalità di invio della comunicazione alla Uif attraverso il portale Infostat-Uif di Banca d'Italia. Sul punto è da evidenziare una semplificazione delle regole sulle modalità e sul contenuto delle comunicazioni rispetto a quelle vigenti per le segnalazioni di operazioni sospette inviate dalle altre categorie di destinatari degli obblighi.
Infine, gli articoli 11 e 12 disciplinano i rapporti tra l'Uif e il soggetto delegato da ciascuna Pubblica amministrazione a valutare e trasmettere le comunicazioni. Pertanto, le Pa dovranno individuare, con provvedimento formalizzato, un “gestore” quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla Uif.

Le istruzioni dell’UIf

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