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Rifiuti delle potature da aree verdi, regime ordinario in linea con le norme europee

di Rosa Clemente

La questione della non conformità della normativa italiana al diritto europeo sui rifiuti degli sfalci e delle potature provenienti da aree verdi, sollevata nel caso Ee Pilot 9180/2017/ENVI, sarà risolta dal ministero dell’Ambiente abrogando alcune norme del Collegato Agricoltura (legge 154/2016) nell’ambito del disegno di legge europea 2018.
Lo ha spiegato il ministero stesso con la nota n. 3983/2018.

Il collegato agricoltura
L’articolo 41 del Collegato Agricoltura introdusse l’esclusione dalla normativa dei rifiuti anche per gli sfalci e potature provenienti da aree verdi come giardini, parchi e aree cimiteriali.
Per escluderli era necessario che fossero destinati, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

La querelle europea
A maggio 2017 Bruxelles, nell’ambito del caso EU Pilot 9180/17/ENVI, sollevò la questione della non conformità dell'ampliamento dell’esclusione dalla normativa di quei rifiuti fatta dalla norma nazionale rispetto a quanto disciplinato dal diritto europeo (articolo 2, comma 1, lettera f), della Direttiva del 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE .

Dopo approfondimenti e al fine di evitare l'apertura di una nuova procedura d’infrazione per un non corretto recepimento della direttiva europea, il ministero dell’Ambiente proporrà l’abrogazione delle modifiche introdotte dall'articolo 41 del Collegato Agricoltura nell'ambito del disegno di legge europea 2018.
In conclusione a oggi, gli sfalci e potature provenienti da aree verdi dovranno essere gestiti come rifiuti ovvero come sottoprodotti articolo 184 bis del Dlgs 152/2006.
Si ricorda, infine, che tra le novità del Collegato Agricoltura c’è anche l’articolo 12 che impone per lo svolgimento dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi, l'iscrizione al Registro dei produttori florovivaistici (articllo 20, comma 1, lettere a) e c) del Dlgs 214/2005, ovvero l'iscrizione al registro delle imprese da parte di aziende agricole, artigiane, industriali, anche in forma cooperativa, purchè abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

I manutentori del verde
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione. A questo proposito nella seduta dell’8 giugno 2017 la Conferenza delle Regioni ha approvato lo «Standard professionale e formativo di Manutentore del verde», in base al comma 2, articpolo 12, della Legge 154/2016, integrato dall’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2018.
Le linee guida approvate tracciano il profilo del manutentore del verde, quale allestitore, sistematore e manutentore delle aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Lo stesso predispone il terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell'impianto, in base a un progetto dato; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali, la difesa fitosanitaria dei vegetali.
Dev’essere in grado di valutare le disposizioni fitosanitarie vigenti sul territorio in relazione a tutta l'attività svolta, di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature, di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici. Tali obiettivi sono raggiunti mediante l'erogazione di corsi di formazione, direttamente dalle Regioni/Province autonome ovvero attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 (Repertorio atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
I corsi rivolti al titolare d'impresa o al preposto, devono avere una durata minima di 180 ore di cui almeno 60 dedicate alle attività pratiche di potatura, concimazione, diserbo e difesa, utilizzo delle attrezzature e delle macchine agricole. Possono accedere ai corsi di formazione soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, e aventi almeno 18 anni ovvero un'età inferiore purchè in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento dell'obbligo formativo.
Sono esonerati dall'obbligo di frequenza soltanto i soggetti maggiorenni in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali e associate alla qualificazione di Manutentore del verde.
L'attestato di qualificazione di manutentore del verde è rilasciato in seguito al superamento di un esame specifico organizzato e gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure, in base al Dlgs 13/2013. Le Regioni e le Province Autonome provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove nel rispetto della propria regolamentazione e della legge.
Ciascuna Regione e Provincia autonoma deve recepire quanto indicato dalla Conferenza e approvare, per quanto di competenza e in coerenza con la normativa regionale in materia di attività formativa, le disposizioni attuative per la realizzazione dei percorsi di formazione.

La nota n. 3983/2018 del ministero dell’Ambiente

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