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L'occupazione di un terreno poi non espropriato non comporta il trasferimento automatico alla Pa

Un comune cuneense, senza disporre l’occupazione d’urgenza né emettere decreto di esproprio, s’impossessa di un terreno di proprietà privata per ampliare una strada. Il privato chiede, tra l’altro, il risarcimento del danno in misura pari al valore dell’area. Il Tar Piemonte, con sentenza 368/2018, condanna il Comune al risarcimento per il mancato godimento dell’area occupata illegittimamente. È una sentenza che si candida a far parlare di sé. La posta in gioco è elevata: la perdita della proprietà in caso di occupazione appropriativa.

Un punto è assodato: alla luce dell’articolo 42-bis del Dpr 327/2001, la legalizzazione dell’illegale non è consentita. Viene al pettine il primo nodo. Per la Cassazione (n. 735/15), la richiesta di risarcimento dei danni per equivalente costituisce implicita rinuncia abdicativa alla proprietà, con conseguente acquisto automatico della Pa occupante. Il Tar dissente: l’articolo 42-bis avrebbe definitivamente certificato sia che l’occupazione non produce trasferimento della proprietà in capo alla Pa, sia che il privato non può abdicarvi.
Ostano ragioni di finanza pubblica per i danni che ne seguirebbero. Si creerebbe un irragionevole squilibrio tra la Pa e il privato, che potrebbe determinare unilateralmente le sorti della procedura. Siamo all’affondo: la rinuncia alla proprietà immobiliare non sarebbe ammessa quale istituto generale (e il relativo atto notarile sarebbe nullo); le uniche rinunce valide sarebbero quelle specificamente previste dal Codice civile (articoli 882, 1070, 1104 e 2814).

Il diritto è mosso da bisogni. La percezione degli immobili s’è modificata nel tempo. La bilancia pende sempre più sui costi che sui benefici. Di qui la recente pratica di «decluttering» cui si rivolge il Tar, provando a svitarne i punti di fissaggio nel Codice civile.
• Non sarebbe invocabile l’articolo 1350 n. 5, che si riferisce esclusivamente ai contratti, quindi solo alla rinuncia traslativa.
• L’articolo 2643 n. 5, sulla trascrizione, collegato all’articolo 2644, che regola i conflitti tra acquirenti dallo stesso autore, non avrebbe rilievo. La rinuncia abdicativa determina un acquisto a titolo originario. Non ci sono conflitti da risolvere. Il riferimento è anche qui alla rinuncia traslativa.
•Neppure l’articolo 827 verrebbe a taglio. Gli immobili vacanti spettano allo Stato (non al Comune occupante), ma questa è una regola di chiusura volta a evitare che esistano immobili acefali acquisibili per occupazione da parte di chiunque.

È messo così in scacco il paradigma della rinuncia alla proprietà immobiliare. Si fa salvo il caso della rinuncia alla comproprietà, ma va peraltro notato che nessun atto può essere compiuto al solo scopo di nuocere ad altri (articolo 833 Codice civile). Il meccanismo rischia di diventare un gioco perverso a chi rimane col cerino in mano.
Il Tar, però, forza un po’ le norme e non offre soluzioni al rompicapo. È vero che l’articolo 42 della Costituzione dà alla proprietà una caratura funzionale. Passi che l’internalizzazione dei benefici con esternalizzazione dei costi fa eco a una stagione passata. Ma occorre una risistemazione degli istituti per affermare che il privato debba sempre rimanere inchiodato al muro del suo diritto di proprietà quando non vi abbia più interesse.
Nel merito, il Tar tace sui riflessi in ordine alla responsabilità per custodia di chi, a seguito dell’occupazione, si ritrova titolare di un diritto chiamato proprietà, ma svuotato di ogni contenuto economico attuale e da cui non può trarre alcuna propria utilità. Accordando la responsabilità con i poteri di controllo necessari per la prevenzione dei danni, questi potrebbero essere caricati esclusivamente sulla Pa occupante (Cassazione n. 3216/2017).

Il Tar insiste, a ragione, sulla prevedibilità delle scelte giuridiche. C’è però da domandarsi di quale prevedibilità stiamo parlando sul frangente civilistico, visto il recente parere dell’avvocatura generale dello Stato (si veda Il Sole 24 Ore del 29 marzo scorso), che, pur con distinguo, ha ammesso la validità della rinuncia.
La questione è delicata. Impatta frontalmente con l’attuale realtà economico-sociale e non può essere liquidata con truismi formali: due mele + due mele fanno quattro mele finché non marciscono. Sono in gioco alcune teologie sulla proprietà e sull’autonomia privata. La proprietà obbliga. Occorre fare i conti con il carattere relazionale dei diritti (anche fondamentali) e con una gestione ragionevole degli stessi, come ha più volte invitato a fare la Corte costituzionale.

La sentenza del Tar Piemonte n. 368/2018

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