Amministratori

Danno erariale a sindaco e dirigenti per la mancata pubblicazione dei dati sugli incarichi

di Antonio Capitano

L’istituzione della sezione «amministrazione trasparente» sul sito istituzionale è un obbligo ineludibile per gli enti locali, della cui attuazione deve farsi carico l'amministrazione comunale, e per essa il sindaco nella sua qualità di organo apicale. Così si è espressa la Corte dei Conti Puglia, con la sentenza 185/2018, ravvisando nella condotta del primo cittadino gli estremi della colpa grave per l'omissione e il ritardo degli obblighi di trasparenza.

I dati non pubblicati
Il caso riguarda la mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, in difetto rispetto alle tassative previsioni in materia di trasparenza; difetto che rappresenta il presupposto sanzionatori per l'avvenuta erogazione dell'indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. Di questa omessa pubblicazione e di danno erariale rispondono non solo il sindaco, ma anche i dirigenti interessati e i componenti del nucleo di valutazione. La Corte ha osservato che questi obblighi sono normalmente esigibili da parte dei componenti dell'organismo di valutazione, cui la legge e il regolamento interno dell'ente locale intestavano la funzione non solo di giudicare l'attività gestionale dei dirigenti, ma anche di impulso sulla messa a sistema di misure e azioni per il rispetto delle norme. Tutto questo a prescindere da eventuali omissioni dei dirigenti conferenti gli incarichi o di altri soggetti. Queste omissioni, dunque, viziano irrimediabilmente la loro condotta, in termini di colpa grave.

La colpa grave
Anche se la difesa ha sottolineato che i rilievi contabili riguardavano un periodo antecedente l'entrata in vigore della normativa di riferimento, i giudici pugliesi hanno osservato che si tratta, in ogni caso, di danno attuale, perché disceso dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all'epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l'ente locale. Più precisamente, già l'articolo 11 del Dlgs 150/2009 aveva previsto un'automatica conseguenza (il divieto di erogazione dell'indennità di risultato) in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione. Sul punto i giudici contabili hanno argomentato che - malgrado la norma non prevedesse un termine entro il quale eseguire l’adempimento - un corretto modello comportamentale si sarebbe dovuto individuare, ad esempio, nella conclusione del ciclo annuale di gestione della performance.

La sentenza 185/2018 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia

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