Amministratori

Nessun limite al diritto di accesso del consigliere regionale anche se gli atti sono riservati

di Ulderico Izzo

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1298/2018 ha fatto chiarezza circa l’esercizio del diritto di accesso del Consigliere regionale laddove gli atti, di cui si chiede l’ostensione, siano di natura riservata.
Per il Giudice amministrativo di appello, l’accesso agli atti da parte del Consigliere regionale, al pari di quello comunale o provinciale, soggiace a limitazioni nell’ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull’attività dell’Amministrazione.
L’accesso deve avvenire in modo da comportare il minore aggravio possibile per gli uffici comunali, e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche o meramente emulative.

Il fatto
Una Consigliere regionale del Veneto ha impugnato i provvedimenti di diniego all’accesso chiedendo l’accertamento del diritto, per la carica ricoperta, all’ostensione dei documenti richiesti ovvero dei nominativi dei Consiglieri regionali che hanno esercitato l’opzione per l’assegno di fine mandato.
Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso poiché la Regione Veneto ha fornito in forma anonima e aggregata le informazioni sui Consiglieri regionali che hanno esercitato l’opzione per l’assegno di fine mandato e tale manifestazione di volontà è stata considerata rispondente alle finalità di informazione sottese all’esercizio delle funzioni proprie del mandato ricevuto dalla ricorrente.
Il Consiglio di stato, invece, riforma la sentenza di primo grado, ritenendo pienamente legittima la richiesta di accesso agli atti, senza alcuna limitazione rapportata alla natura riservata degli atti.

La decisione
Il Consiglio di Stato con la decisione in rassegna, ha ritenuto che l’istanza ostensiva non produce alcuna lesione alla tutela dei dati personali, atteso che è questo un limite opponibile all’accesso esercitato a tutela di posizioni soggettive individuali, ma non anche allo scopo di consentire il proficuo esercizio del mandato democratico di proposta, verifica e controllo da parte dei componenti delle assemblee elettive.

L’approfondimento
La giurisprudenza amministrativa che si è formata sull’articolo 43 del Tuel e che concerne i diritti dei Consiglieri comunali e provinciali è perfettamente estensibile, infatti, anche ai Consiglieri regionali cui sono dedicate norme statutarie e regolamentari regionali, talora caratterizzate da un minore tasso di sistematicità.
La predetta norma afferma che i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato e il riferimento ai documenti utili all’esercizio del mandato è specificato anche nello Statuto del Veneto.
Ciò significa che l’accesso ai documenti esercitato dai Consiglieri regionali, espressione delle loro prerogative di controllo democratico, non incontra alcuna limitazione in relazione all’eventuale natura riservata degli atti, stante anche il vincolo del segreto d’ufficio che lo astringe.
Inoltre tale accesso non deve essere motivato, atteso che, diversamente, sarebbe consentito un controllo da parte degli uffici dell’Amministrazione sull’esercizio delle funzioni del Consigliere.

Conclusioni
Per il Consiglio di Stato la locuzione aggettivale «utile», contenuta nell’articolo 43 del Tuel, non vale ad escludere il carattere incondizionato del diritto soggettivo pubblico di accesso del Consigliere, ma piuttosto comporta l’estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni.

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