Amministratori

Nomina e revoca degli amministratori di un consorzio di sviluppo industriale sono atti amministrativi

di Massimiliano Atelli

Le decisioni dall'assemblea di un consorzio per lo sviluppo industriale, con cui è stato approvato lo statuto dell'ente e sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione, sono atti amministrativi impugnabili dinanzi al giudice amministrativo.

Il caso
È questa la conclusione delle Sezioni unite della Cassazione con l'ordinanza n. 5304/2018, in merito alla vicenda di un consorzio per lo sviluppo industriale qualificato dalla legge regionale quale ente pubblico economico (in conformità a un ampio indirizzo giurisprudenziale sul tema).
I consorzi per lo sviluppo industriale sono, come noto, enti particolari, aventi mediamente il compito di promuovere, nell'ambito dell'agglomerato industriale di competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria e sono regolati da uno statuto approvato dalla giunta regionale.

La decisione
Richiamando un precedente (Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 14475/2002), in materia di consorzi di bonifica, con natura di ente pubblico, le Sezioni unite hanno ribadito che le controversie in ordine alla validità ed efficacia della revoca e alla nomina degli organi del consorzio appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, costituendo questi atti espressione del potere di autonomia organizzativa dell'ente, di fronte al quale le situazioni giuridiche soggettive dei consorziati hanno consistenza di interesse legittimo. Ciò perché la controversia sull'impugnazione dell'atto con il quale è stato annullato o revocato il provvedimento di nomina di un componente del consiglio di amministrazione di un ente pubblico, anche economico, o comunque è stata dichiarata la decadenza dalla carica del medesimo, attiene a una posizione di interesse legittimo collegata al potere discrezionale di scelta delle persone cui affidare il perseguimento degli scopi dell'ente, e come tale appartiene alla cognizione del giudice amministrativo nell'esercizio della giurisdizione generale di legittimità.
Del resto, hanno concluso le Sezioni unite, l'attività degli enti pubblici economici concernente la costituzione e il funzionamento dei loro organi statutari, coinvolgendo l'assetto organizzativo e quindi l'esercizio di potestà pubblicistiche, riguarda situazioni che hanno la consistenza non del diritto soggettivo ma dell'interesse legittimo, così da risultare tutelabile solo davanti al giudice amministrativo.

L'ordinanza della Corte di cassazione n. 5304/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©