Amministratori

Il censimento anticorruzione divide le Pa dalle aziende

Le società e gli altri enti di diritto privato controllati e partecipati dalle amministrazioni pubbliche devono rilevare la situazione relativa agli adempimenti in materia di trasparenza, per consentire agli organismi indipendenti di valutazione di attestare il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Le tre griglie
L’Autorità nazionale anticorruzione ha definito con la deliberazione n. 141/2018 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa dell’8 marzo) i criteri e i modelli per la rilevazione e per l’attestazione, con una novità rispetto agli anni scorsi: griglia e schema non sono più in formato unico, ma sono stati differenziati in tre tipologie, di cui una dedicata alle amministrazioni, una predisposta per le società e gli altri enti di diritto privato in situazione di controllo pubblico e una utilizzabile dalle società e dagli enti soltanto partecipati.
L’Anac ribadisce in questo modo l’obbligo di soddisfare quanto richiesto dal Dlgs 33/2013, rispetto al quale aveva fornito indicazioni specifiche e un’articolata tabella di riferimento nelle linee-guida adottate con la determinazione 1134/2017.
La deliberazione 141 chiarisce che l’attestazione da parte degli Oiv (o di organismi analoghi) va formalizzata entro il 31 marzo e va quindi pubblicata sulla sezione amministrazione trasparente entro il 30 aprile.
Per le società o gli enti che non hanno un Oiv o un soggetto analogo, la compilazione della griglia di rilevazione e la conseguente attestazione devono essere effettuate dal responsabile anti-corruzione, specificando che nell’ente è assente l’organismo di valutazione o organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni. In ogni caso il responsabile anti-corruzione deve farsi carico di fornire le informazioni all’organo di valutazione

Le tipologie di informazioni
L’Anac ha precisato nella deliberazione le tipologie di informazioni sulle quali deve essere focalizzata la rilevazione.
Le società e gli enti in controllo pubblico devono rilevare la situazione al 31 marzo dei documenti e degli obblighi di pubblicazione in particolare su consulenti e collaboratori, gli incarichi al personale e le selezioni per il reclutamento delle risorse umane, il patrimonio, i bilanci, i servizi erogati e il registro degli accessi. Solo queste ultime tre tipologie di dati devono essere oggetto della rilevazione e dell’attestazione nelle società e negli enti soltanto partecipati dalle Pa.
Tra gli organismi che devono effettuare le due operazioni rientrano anche gli enti pubblici economici.
L’Oiv è tenuto a specificare le procedure e le modalità seguite per la rilevazione, come ad esempio l’analisi delle attività del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la verifica dei documenti e delle banche dati, i colloqui con i responsabili degli uffici rispetto ai flussi informativi.
La rilevazione deve esplicitare le criticità rilevate, soprattutto quando si evidenzino nell’analisi problemi derivanti dalla mancata o incompleta pubblicazione di dati e documenti.
La compilazione della griglia di rilevazione deve essere effettuata seguendo alcuni criteri indicati dall’Anac per rendere omogenei i processi di verifica, focalizzando l’attenzione sull’avvenuta pubblicazione o meno del dato, sulla completezza del contenuto, sul livello di aggiornamento delle informazioni e sul formato dei documenti (per riscontrare se sia aperto o meno).
La rilevazione, per poter risultare efficace, richiede pertanto di essere svolta coinvolgendo le varie strutture organizzative interessate, potendo garantire anche una verifica indiretta sulla corretta definizione dei flussi informativi e delle relative responsabilità.

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