Amministratori

Inquinamento acustico, «no» all’ordinanza urgente contro le Ferrovie

di Alessandro V. De Silva Vitolo

In tema di inquinamento acustico, l’articolo 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, prevede espressamente la possibilità di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso ricorrano «eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente», ma riserva il potere di ordinanza alle Autorità rispettivamente indicate, secondo le competenze di ciascuno, individuando, tuttavia, il Presidente del Consiglio dei ministri «nel caso di servizi pubblici essenziali», all’evidente scopo di uniformare l’azione amministrativa applicata alle fattispecie che incidono su servizi pubblici essenziali; quindi è illegittima per carenza di competenza l’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco per interventi di mitigazione dell’inquinamento acustico cagionato dal servizio ferroviario nazionale. È quanto ha affermato il Tar Piemonte con la sentenza n. 225/2018.

Il caso
La vicenda trae origine dal ricorso, proposto dalla società di gestione della rete ferroviaria nazionale, avverso un’ordinanza contingibile ed urgente per interventi di mitigazione dell’inquinamento acustico dovuto dal passaggio dei convogli nel tratto abitato, emanata dal Sindaco di un Comune piemontese.
La Rete ferroviaria Italiana ha impugnato tale ordinanza, adottata ai sensi dell’articolo 50 comma 3, Dlgs n. 267/2000, deducendone, tra gli altri, l’illegittimità per incompetenza dell’Amministrazione comunale.
Il Tar adito, nell’accogliere il ricorso e per l’effetto annullare l’ordinanza sindacale, ha constatato come in tema di emissioni acustiche provenienti dal passaggio di convogli ferroviari, il Sindaco difetti di competenza nella emissione di ordinanze contingibili ed urgenti.
Infatti, nella prospettiva di uniformità dell’azione amministrativa, l’articolo 9 della L. 447/95 (legge quadro sull’inquinamento acustico) assegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una competenza esclusiva ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, qualora le emissioni acustiche, potenzialmente nocive della salute pubblica, siano causate dall’esercizio di un servizio pubblico essenziale.
A detta del Tar, dunque, per effetto di tale deroga, i Sindaci vengono sostanzialmente «espropriati» della competenza loro attribuita in via generale relativamente alla adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, allorché si tratti di servizi pubblici essenziali – quali la rete ferroviaria nazionale.

L’approfondimento
Vale ricordare come il servizio ferroviario sia espressamente qualificato come servizio pubblico essenziale dalla legge n. 146/1990 nonché dalla costante giurisprudenza. Pertanto, in relazione alle emissioni acustiche cagionate da tale attività trova applicazione l’articolo 9 della legge n. 447 del 1995, a mente del quale: «Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta regionale, il Prefetto, il Ministro dell’ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. È tuttavia specificato che «Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri». Per completezza, è utile altresì sottolineare come, recentemente, in materia di immissioni acustiche l’articolo 2, lett. g) della legge n. 447 del 1995, nella versione modificata dall’articolo 9, comma 1, lettera b), del Dlgs 17 febbraio 2017, n. 42, definisce «valore di attenzione il valore di immissione, indipendentemente dalla tipologia della sorgente e della classificazione acustica del territorio della zona da proteggere il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrano i presupposti, le azioni previste dall’articolo 9».

La decisione
Come si diceva, l’articolo 9 della legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico), è molto chiaro nell’assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una competenza esclusiva ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti qualora le emissioni acustiche, che si ipotizza possano essere di nocumento alla salute pubblica, siano causate nell’esercizio di un servizio pubblico essenziale.
Il Tar ha, dunque, evidenziato come in temadi inquinamento acustico, l’articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, preveda espressamente la possibilità di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso ricorrano «eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente», ma riserva il potere di ordinanza alle Autorità rispettivamente indicate, secondo le competenze di ciascuno, individuando, tuttavia, il Presidente del Consiglio dei ministri «nel caso di servizi pubblici essenziali», all’evidente scopo di uniformare l'azione amministrativa applicata alle enucleate peculiari fattispecie ove incidenti su servizi pubblici essenziali.
Il Collegio ha il pregio di chiarire che l’indicata previsione legislativa ha chiaramente la funzione di derogare ai principi generali in materia di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti allorché vengano in considerazione servizi pubblici essenziali. Per effetto di tale deroga, pertanto, i sindaci vengono sostanzialmente «espropriati» della competenza loro attribuita in via generale relativamente alla adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, quando appunto venga in considerazione un fenomeno di inquinamento acustico derivante da attività esplicazione di servizi pubblici essenziali.

Conclusioni
Ebbene, a detta del Tar, le misure di mitigazione del rumore prodotto dal servizio di trasporto ferroviario debbono continuare ad essere definite da un unico organo “centrale” all’evidente scopo di ottenere una armonizzazione di tali interventi sull’intero territorio nazionale ed una coordinazione degli stessi rispetto ai Piani individuati dalla legge n. 447 del 1995 nonché rispetto alla programmazione pluriennale degli interventi, che evidentemente dipende dall’ordine di priorità degli interventi nonché dalle risorse finanziarie a disposizione.
Vieppiù, emerge, che in caso di mancata presentazione del piano di contenimento ed abbattimento delle emissioni rumorose, si generi normalmente, in capo agli enti gestori del servizio, solo una responsabilità amministrativa, non contemplando la norma anche il potere di adottare, in via sistematica, una ordinanza contingibile ed urgente.
Ecco dunque spiegata la ragione per cui eventuali interventi d’urgenza possono essere ordinati, nella materia di che trattasi, solo dal Presidente del Consiglio dei Ministri, quale organo idoneo a garantire la coordinazione tra tutti gli interventi di adeguamento che Rete ferroviaria italiana deve eseguire sull’intero territorio nazionale.

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