Amministratori

Il risultato elettorale si può correggere solo superando la prova di resistenza

di Ulderico Izzo

Il risultato elettorale può essere modificato solo se si è in grado di superare la prova di resistenza, con idonei mezzi di prova, essendo non ammissibile un’impugnativa avente carattere esplorativo tendente a conseguire, mediante l'istruttoria processuale, con l'esperimento dei mezzi di prova che il giudice può disporre anche d'ufficio, un risultato consistente nella più o meno ampia rinnovazione, in sede giurisdizionale, dello scrutinio dei voti espressi, nella speranza di far affiorare un diverso esito circa la valutazione di legittimità e l’attribuzione dei voti. Questo è il principio che emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 571/2018.

Il fatto
Successivamente al turno di ballottaggio del 25 giugno 2017, un candidato alla carica di Sindaco ha impugnato, dinanzi al giudice amministrativo il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e consigliere comunale di Palmi, formulando una serie di censure tese ad ottenere l’annullamento delle operazioni elettorali e della proclamazione degli eletti. Dinanzi al Tar Calabria, sede di Reggio Calabria, in particolare, è stato esposto che le operazioni elettorali del primo turno si sono svolte in maniera gravemente irregolare e che i risultati relativi ai candidati ammessi al ballottaggio dovevano essere corretti, a causa di più comunicazioni con risultanze diverse trasmesse dai seggi elettorali. Il Tar Calabria rigetta il ricorso e la sua decisione viene confermata dal Consiglio di Stato con la decisione in esame.

La decisione
La sentenza n. 571/2018 è degna di pregio giuridico; l’appellante ha chiesto, anche in sede di appello, la correzione del risultato elettorale, sostenendo di aver riportato 18 voti, ingiustamente non assegnatigli da tre diverse sezioni, i quali gli avrebbero consentito di superare il candidato che lo precedeva di 3 voti e di accedere al ballottaggio. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar calabrese, il quale correttamente, ha evidenziato che la prova di resistenza non è stata superata per mancato assolvimento dell’onere di indicazione dei mezzi di prova. La decisione non condivide la tesi del ricorrente che ha richiamato il principio secondo cui, nella materia elettorale, vale un onere della prova attenuato, in relazione al quale la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, rilasciata ai sensi del Dpr n. 445/2000, può considerarsi principio di prova idoneo a legittimare la richiesta al Giudice di disporre acquisizioni istruttorie. La prova documentale è stata esclusa sulla base di una consolidata giurisprudenza in materia di ricorso elettorale, restando valida la valutazione espressa dal primo giudice circa la mancata allegazione della prova di resistenza e di argomenti di alcun tipo, utili a sostenere che i voti non assegnati sarebbero da ritenersi validi e andrebbero computati in favore del ricorrente.

Conclusioni
Non è ammissibile un’impugnativa contraddistinta da un carattere meramente esplorativo, tendente a conseguire, mediante l'istruttoria processuale, con l'esperimento dei mezzi di prova che il giudice può disporre anche d'ufficio, un risultato consistente nella più o meno ampia rinnovazione, in sede giurisdizionale, dello scrutinio dei voti espressi, nella speranza di far affiorare un diverso esito di circa la valutazione di legittimità e l’attribuzione dei voti.

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