Amministratori

Non è illecito disciplinare la mancata proposizione di un ricorso gerarchico

di Giovanni La Banca

Non costituisce illecito disciplinare il mancato previo esperimento di ricorso gerarchico: si configura, infatti, come condizione di proponibilità del giudizio, in ragione del solo temporaneo differimento della possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale.
Così ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 880/2018.

I fatti di causa
Un capitano dell’Aeronautica Militare impugnava il provvedimento con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo della consegna per giorni cinque.
Il Tribunale, in primo grado, dichiarava il ricorso inammissibile per mancata previa proposizione del ricorso gerarchico, ai sensi dell’art. 16, comma 2, Legge n. 382/1978; l’interpretazione di tale norma, tuttavia, non è stata, nel corso degli anni, univoca.

La recente sintesi sul punto
All’articolo 1352, comma 1 del Codice dell’ordinamento militare stabilisce che “costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine”.
Il ricorso gerarchico costituisce una facoltà dell’interessato e per principio di carattere generale, il mancato esercizio di una facoltà non può mai costituire una violazione di un dovere del servizio.
Tale conclusione è coerente, inoltre, con la previsione generale sancita dal codice dell’ordinamento militare, secondo cui l’esercizio di un diritto ai sensi del Codice stesso e del regolamento esclude l’applicabilità di sanzioni disciplinari.
La disciplina militare è l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano: l’attivazione di rimedi a tutela della posizione del singolo militare è, dunque, palesemente estranea al concetto in parola.
Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare e modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto: l’esperimento del ricorso gerarchico è, come visto, estraneo alla disciplina e non riguarda il servizio, inteso come attiva esecuzione di mansioni istituzionali, né i compiti di istituto.

L’insussistenza dell’illecito disciplinare
Per vero, i concetti di “disciplina” ed “illecito disciplinare”, oggetto di specifica trattazione da parte del Codice, erano comunque acquisiti e pacifici anche nel vigore della previgente disciplina.
Non vi sono, pertanto, basi normative per attribuire natura di illecito disciplinare al mancato previo esperimento di ricorso gerarchico.
Si tratta di una mera condizione di proponibilità del giudizio, invero costituzionalmente legittima in virtù della specialità dell’ordinamento militare, della non particolare gravosità dell’adempimento, del solo temporaneo differimento della possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale, della più intensa capacità dello strumento gerarchico di soddisfare l’interesse del ricorrente, alla luce della cognizione di merito riconosciuta all’Autorità adita.
Tali misure, infatti, come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia Europea, sono destinate alla razionalizzazione dell'accesso alla giurisdizione per rendere possibile una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale.

La proposizione del ricorso gerarchico come condizione di procedibilità
Nella vigenza del Codice dell’ordinamento militare e del Codice del processo amministrativo, la mancata proposizione del ricorso gerarchico, nella speciale materia in esame, configura una ragione ostativa ad una pronuncia di merito che impone, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b), Cpa, la declaratoria di inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto in via immediata e diretto contro una sanzione militare di corpo.

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