Amministratori

Un singolo atto non concretizza il mobbing

di Giovanni La Banca

Il mobbing si caratterizza per la presenza di una serie di atti aventi finalità persecutorie o discriminatorie, in un complessivo disegno unitario teso all'emarginazione del lavoratore, non può quindi concretizzarsi con un singolo atto illegittimo o anche più atti illegittimi di gestione del rapporto in danno del lavoratore. Lo ha precisato il Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 1636/2018.

Il fatto
Un vice Prefetto, rappresentante sindacale del personale della carriera prefettizia, ricorreva al Tar al fine di accertare la condotta di mobbing posta in essere dal ministero dell'Interno e dalla Prefettura presso cui lavorava, lamentando di aver subito una serie di comportamenti vessatori da parte di due Prefetti avvicendatisi nell'incarico. Tra questi, la sostituzione e/o l'assegnazione di incarichi di “direzione” a dirigenti che rivestivano una qualifica inferiore, la correzione e riformulazione, da parte del Prefetto, di tutti i provvedimenti redatti dalla Vice Prefetto, richiami, anche scritti, per l'imprecisione della propria attività lavorativa.

I presupposti del mobbing
Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere alcuni requisiti fondamentali. Innanzitutto, è necessaria la sussistenza di una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi. In secondo luogo, deve concretizzarsi l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente. Inoltre, è necessario un nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità e, da ultimo, deve sussistere l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. Dunque, il fenomeno del mobbing implica l'esistenza di plurimi elementi, la cui prova compete al prestatore di lavoro, di natura sia oggettiva che soggettiva e, fra questi, l'emergere di un intento di persecuzione, all'interno di in un disegno comune e unitario, quale tratto che qualifica la peculiarità del fenomeno sociale e giustifica la tutela della vittima.

Le plurime condotte mobbizzanti
La sussistenza del mobbing deve essere qualificata dall'accertamento di precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l'elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione od emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito che è imprescindibile ai fini dell'enucleazione del mobbing. Conseguentemente, un singolo atto illegittimo o anche più atti illegittimi di gestione del rapporto in danno del lavoratore, non sono, di per sé soli, sintomatici della presenza del mobbing. In tal senso, il comportamento mobbizzante ascrivibile all'ente datoriale non può essere ravvisato nel conferimento di un'area dirigenziale anziché di un'altra ovvero nel mancato conferimento di gestioni commissariali, neanche nella correzione di provvedimenti da parte dell'organo competente ad emanarli. Tali vicende, infatti, concretizzano ordinarie dinamiche lavorative e si correlano a problematiche organizzative, nonché all'esercizio dei legittimi poteri discrezionali da parte della Pa. Ciò vale sia per il conferimento di uffici ed incarichi, sia, soprattutto, per la correzione di provvedimenti per i quali è stata richiesta una previa istruttoria e redazione da parte del Vice Prefetto e che il Prefetto, ove non reputati sufficientemente istruiti, del tutto legittimamente, era in potere di revisionare e correggere, trattandosi di atti che egli stesso avrebbe poi dovuto emanare apponendovi la propria firma.

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