Amministratori

Scommesse online, il ministero risponde della mancata restituzione del danaro

di Giampaolo Piagnerelli

Nell’ambito delle scommesse sportive online, se la società concessionaria del servizio non proceda alla restituzione della somma versata dallo scommettitore, quest'ultimo può avanzare la pretesa direttamente alla pubblica amministrazione. Questo perché - spiega la Cassazione con la sentenza n. 4026/2018, depositata ieri - «l'inserimento del concessionario dell'attività di organizzazione e di esercizio di giochi di abilità e concorsi pronostici nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta che dei danni arrecati dal fatto illecito del concessionario medesimo risponda l'autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo».

La vicenda
Alla base della pronuncia una vicenda in cui uno scommettitore aveva chiesto alla società di scommesse la restituzione di quanto depositato sul conto di gioco. Il cittadino, non avendo ottenuto, dalla società la restituzione della somma di poco superiore ai 13mila euro, aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento della cifra “investita”. Intimato invano il precetto, lo scommettitore aveva chiesto direttamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di escutere la polizza fideiussoria bancaria rilasciata a favore della concessionaria in base all'articolo 13 della convenzione di concessione. La garanzia, tuttavia, era stata integralmente escussa dall'Amministrazione a parziale estinzione del debito d'imposta contratto dalla concessionaria con la Pa. Di qui l'appello dello scommettitore che chiedeva la condanna delle Dogane al pagamento della somma di circa 15mila euro nonché al versamento di un ulteriore importo di 10mila euro a titolo di danno non patrimoniale.
Il Tribunale ha dato ragione allo scommettitore ricordando come nella concessione della gestione del gioco on line è riscontrabile un potere di vigilanza e di controllo da parte dell'Amministrazione sui concessionari e che quindi ricorreva la responsabilità ex articolo 2049 del codice civile. Agenzia delle dogane che aveva proposto ricorso in appello ed era stato dichiarato inammissibile. Evidentemente non convinta del verdetto dei giudici di merito la vicenda è finita sul tavolo dei Supremi giudici. L'Amministrazione ha eccepito come il concessionario non fosse un dipendente o un commesso dell'Agenzia in quanto lo scommettitore (persona fisica) conclude il contratto di gioco con l'altra parte scommettitrice (persona giuridica) sulla base di una libera scelta imprenditoriale. Il concessionario, peraltro, pur tenuto a effettuare le funzioni pubbliche trasferite attenendosi alle prescrizioni indicate nella convenzione di concessione opera in piena autonomia, cosicchè resta l'unico responsabile dei danni derivati a terzi dallo svolgimento della propria attività.

La decisione
Sul punto la Cassazione ha richiamato il Dlgs 496/1948 secondo cui l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e di concorsi pronostici sono riservati allo Stato e sono affidate all'autorità ministeriale che può effettuarne la gestione o direttamente o attraverso persone fisiche o giuridiche che diano adeguate garanzie di idoneità. Quindi – si legge nella sentenza – il giudice di merito ha accertato che la concessione-contratto disciplinante l'affidamento del servizio pubblico prevedeva l'esercizio del potere di vigilanza e di controllo da parte del concedente. L'esercizio del potere di vigilanza e di controllo reca con sé nell'ambito della concessione di pubblico servizio, l'esistenza di una relazione tale da radicare la responsabilità ex articolo 2049 cc.

La sentenza della Corte di cassazione n. 4026/2018

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