Amministratori

Reati ambientali, no alla costituzione di parte civile per le Province

di Andrea Alberto Moramarco

La legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale per il risarcimento del danno ambientale spetta soltanto allo Stato, e per esso al ministero dell'Ambiente, e non anche agli altri enti locali, quali Regioni, Province ed enti pubblici territoriali minori. Questi ultimi possono solo agire secondo l’articolo 2043 del codice civilr per ottenere un risarcimento del danno, patrimoniale e non, ulteriore e concreto da essi subito diverso dal danno ambientale. A ribadire tale regola è la Cassazione con la sentenza 6727, depositata ieri.

La vicenda
La precisazione della Suprema corte arriva a conclusione della vicenda processuale che ha visto coinvolto il titolare di una ditta individuale di floricultura pugliese, il quale veniva accusato di aver illecitamente versato nel terreno antistante la sua azienda dei rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in tubi per l'irrigazione, vasi e altro materiale in plastica proveniente dalla sua attività vivaista. L'imprenditore veniva, poi, condannato per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di cui all'articolo 256 del Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006), al pagamento di un'ammenda di 4mila euro, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla Provincia di Lecce, costituitasi parte civile, quantificato in via equitativa in 10mila euro.

La decisione
Il caso è arrivato, infine, in Cassazione dove i giudici di legittimità hanno confermato nel merito il verdetto, ritenendo fondata la responsabilità penale del vivaista per l'attività di smaltimento non autorizzato di rifiuti non pericolosi, ma hanno eliminato la condanna al risarcimento del danno in favore della Provincia. Il ricorso dell'imprenditore, infatti, coglie nel segno e offre alla Corte l'opportunità di effettuare una precisazione sulle regole che governano la risarcibilità del danno ambientale.
In via generale «gli interessi correlati al valore ambientale suscettibili di tutela dinanzi al giudice ordinario possono essere fatti valere anche in sede penale mediante costituzione di parte civile». Tuttavia, sussiste una limitazione quanto ai soggetti legittimati, in virtù dell'abrogazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) a opera dell'articolo 318, comma 2, del Codice dell'ambiente, che in sostanza, a decorrere dai fatti successivi al 29 aprile 2006, consente la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali in via esclusiva allo Stato, e per esso al ministero dell'Ambiente. Quest'ultimo può esercitare l'azione civile in sede penale «per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale» solo per ottenere il risarcimento di un danno ulteriore e concreto, «conseguente alla lesioen di altri loro diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva».

La sentenza della Corte di cassazionen. 6727/2018

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