Amministratori

Incompatibile la gestione associata delle farmacie da parte del titolare di altra sede

di Guido Befani

È legittimo il decreto dirigenziale della Regione che impedisce il possesso di quote societarie nella gestione associata di farmacie a chi sia contemporaneamente titolare di sede farmaceutica, in quanto meramente applicativo delle disposizioni della Legge 362/1991 che sancisce tale incompatibilità. È quanto afferma il Tar Catanzaro, con la sentenza 25 gennaio 2018 n. 214.

L’approfondimento
Il Tar Catanzaro è intervenuto in sede di concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, ritenendo legittimo il decreto dirigenziale della Regione che impedisce a il possesso di quote societarie ai farmacisti che si sono aggiudicati la gestione in forma associata di una farmacia, se sono contemporaneamente titolari di altra sede farmaceutica.

La decisione
Nel rigettare il ricorso proposto avverso il decreto regionale in questione, il Collegio ha avuto modo di rilevare come, nella fattispecie, operino le incompatibilità previste dall’articolo 8, comma 1, Legge 362/1991, secondo cui la partecipazione alle società è incompatibile “con la posizione di titolare… di altra farmacia” (lett. b) e “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato” (lett. c).
Per il Collegio, infatti, la formulazione del citato articolo 8 sarebbe indicativa e comprensiva delle varie incompatibilità concernenti i singoli farmacisti, e avrebbe chiaramente la ratio di rendere applicabile, anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata, le incompatibilità per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie, già disseminate in numerose disposizioni di legge. Conseguentemente oggi tale divieto deve necessariamente ritenersi operante anche nei confronti dei soci delle società di gestione delle farmacie comunali, in coerente applicazione dei parametri costituzionali di riferimento (in termini cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 474/2017)
Per il Collegio, infine, non può neanche ritenersi abrogata la norma a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 158, Legge n. 124/2017, il quale, nello stabilire che “i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 7 della legge 362/1991, possono controllare, direttamente o indirettamente, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma”, non può che riferirsi ai soli casi di società per azioni che controllano altre società, lasciando quindi fuori dal proprio campo operativo le persone fisiche e le società di persone titolari di farmacia.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva la piena legittimità del provvedimento impugnato, che non ha fatto altro che applicare un limite normativo.

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