Amministratori

Le dichiarazioni di chi presenta le liste elettorali devono indicare le generalità del candidato sindaco

di Ulderico Izzo

La dichiarazione dei presentatori di una lista candidata alle elezioni deve inequivocabilmente esprimere la volontà politica degli autori, fondata sulla completa conoscenza degli elementi essenziali affinché a detta dichiarazione conseguano gli effetti giuridici voluti dalla legge.
In base al predetto principio, il Tar Puglia, sede di Bari, con la sentenza n. 66 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità di una lista elettorale partecipante alla competizione elettorale amministrativa per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Gravina di Puglia.
L’illegittimità della lista elettorale ha determinato l’annullamento della proclamazione degli eletti alla tornata del 12 maggio 2017 e il contestuale insediamento del Commissario prefettizio ai sensi dell’articolo 85 del Dpr n. 570 del 1960.

Il fatto
Dinanzi al Tribunale amministrativo del capoluogo pugliese è stato impugnato l’esito della consultazione elettorale per l’elezione del Consiglio e del Sindaco del Comune di Gravina in Puglia perché l’ammissione alla competizione elettorale di una lista collegata al Sindaco, poi eletto al primo turno, sarebbe illegittima per violazione del comma 1 dell’articolo 3 della legge 25 marzo 1993 n. 81, secondo il quale la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco per ogni Comune deve essere sottoscritta da un numero di elettori variabile nel minimo e nel massimo sulla base del numero degli abitanti di ciascun Comune.
Per i ricorrenti la dichiarazione di presentazione della detta lista «è stata sottoscritta su moduli separati e numerati progressivamente, solo il primo dei quali reca l’indicazione del candidato Sindaco ad essa collegato».

La decisione
La sentenza del Tribunale amministrativo si poggia su un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’omessa indicazione, nei moduli recanti la sottoscrizione dei presentatori delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale,  del nominativo del candidato Sindaco ad esse collegato, non consente di ritenere che i sottoscrittori della lista fossero a conoscenza del collegamento con il candidato Sindaco, tanto da poter esprimere il loro, politicamente convinto, appoggio alla candidatura di entrambi, tale essendo la ratio che ispira l’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Conclusioni
Il procedimento elettorale si basa sul rispetto di requisiti formali e se ciò non avviene da parte dei presentatori delle liste, si determinano situazioni incontrovertibili, come accaduto al Comune pugliese, che dopo solo 7 mesi di amministrazione dell’organo eletto, si è ritrovato commissariato.

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