Amministratori

Bonifica di siti inquinati, l'ordinanza deve essere emanata dal sindaco

di Vittorio Italia

Il Tar Campania, Napoli, Sezione V, con la sentenza n. 600/2018, ha stabilito che è illegittima l’ordinanza con la quale un dirigente ha ordinato al legale rappresentante della società proprietaria di un’area di rimuovere i rifiuti che erano presenti nell’area, perché l’ordinanza avrebbe dovuto essere adottata dal Sindaco.

Il fatto
Il dirigente di un Comune, responsabile dell’Area dei lavori pubblici, ha emanato un’ordinanza nella quale si è imposto al legale rappresentante di una società proprietaria di un’area nella quale si erano accatastati dei rifiuti, di rimuoverli e di bonificare l’area.
Il legale rappresentante ha impugnato l’ordinanza davanti al Tar, sostenendo che il dirigente comunale non era competente ad emanare questo provvedimento, perché in questo caso la potestà di ordinanza era espressamente riservata al Sindaco, in base all’articolo 192, comma 3, del Dlgs n. 152 del 2006 (Testo unico ambiente), che prevaleva sul disposto dell’articolo 107, comma 5, del Dlgs n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali).
Il Comune non si è costituito in giudizio, ed i Giudici del Tar hanno condiviso le argomentazioni proposte dal legale ricorrente.

La sentenza
I Giudici sono pervenuti alla decisione di accoglimento sulla base dei seguenti argomenti:
- la potestà di ordinanza per rimuovere i rifiuti è stabilita esplicitamente come competenza del Sindaco dall’articolo 192, comma 3, del Dlgs n. 152 del 2006 (Testo unico ambiente);
- l’articolo 192, comma 3, è norma speciale, e prevale sul disposto della norma generale dell’articolo 107, comma 5, del Dlgs n. 267 del 2000, che attribuisce ai dirigenti una competenza su tutti gli atti di gestione;
- la prevalenza dell’articolo 192, comma 3, del Dlgs n. 152 del 2006 sull’articolo 107, comma 1 e comma 4, è determinata dagli ordinari canoni ermeneutici del criterio della specialità e dal criterio cronologico, e - per quest’ultimo aspetto - l’art. 198, comma 3, del Dlgs n. 152 del 2006 è successivo nel tempo al Dlgs n. 267 del 2000);
- oltre a ciò, lo stesso articolo 107, comma 4, stabilisce che: «le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative», che è - concludono i Giudici - la condizione che si è verificata nel caso di specie.

Valutazione della sentenza
La sentenza, che richiama altra precedente simile giurisprudenza, è corretta e ben motivata. Essa interviene nella complessa materia delle fonti del diritto e della successione nel tempo di norme legislative che prevedono regole diverse. Si deve qui rilevare che l’attuale disciplina della successione temporale è basata sul presupposto che le norme siano collocate sullo stesso piano, siano cioè equiordinate, e che i loro rapporti siano basati sui criteri della generalità e della specialità. Tali criteri ricalcano l’antica regola della «legge speciale che deroga alla legge generale», con la conseguenza che, nel contrasto tra due norme di queste leggi, si deve applicare la norma o legge speciale, e non la norma o la legge generale. Ma la situazione normativa è cambiata, e le norme e le leggi non sono più collocate su un piano sostanzialmente equiordinato, ma sono ora collocate in base ad una scala gerarchica, al vertice della quale - nell’ambito nazionale - vi sono le norme «di principio», che «dominano» sulle altre norme gerarchicamente inferiori.
Il Testo unico degli enti locali è composto, come è stabilito nell’articolo 1, da disposizioni e da princìpi. L’articolo 107, che attribuisce una generale competenza ai dirigenti per gli atti di gestione, è una norma di principio, come è esattamente previsto nel comma 4 dell’articolo 107, che qualifica esplicitamente l’articolo 1, comma 4, come «principio» («in applicazione del principio di cui all’articolo 1»).
Seguendo questo filo di pensieri si potrebbe obiettare che non è possibile applicare il criterio della specialità - che presuppone le norme o le leggi collocate sullo stesso piano - a norme e leggi (come l’articolo 107, comma 4, del Tuel e l’articolo 192 del Dlgs n. 152 del 2006) che sono in posizione gerarchica.
Ma questa obiezione non sarebbe persuasiva. Infatti, lo stesso articolo 107, comma 4, prevede una possibilità di deroga, a condizione che ciò avvenga in modo esplicito e ad opera di «specifiche disposizioni legislative», e ciò si è verificato ad opera dell’articolo 192, comma 3, del Dlgs n. 152 del 2006.

Conclusioni
La soluzione alla quale sono pervenuti i Giudici del Tar - nonostante il complesso intreccio normativo - è perciò corretta, e si deve anche rilevare - ponendo qui una valutazione critica del testo normativo - che il testo del comma 4 dell’articolo 107 del Tuel, (nell’inciso «ad opera di specifiche disposizioni legislative») deve essere interpretato nel senso di «ad opera di specifiche disposizioni legislative di principio», ed in questo modo il criterio esattamente richiamato dai Giudici sulla specialità, trova applicazione anche nei rapporti che vi sono tra le stesse norme di principio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©