Amministratori

Elezioni provinciali, per il Presidente vale il requisito della durata minima residua del mandato

di Ulderico Izzo

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 744/2018 ha fatto chiarezza sul requisito della durata minima residua del mandato previsto dal comma 60 dell’unico articolo della legge Delrio, secondo il quale sono eleggibili a Presidente della Provincia i sindaci della Provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
Per il Giudice amministrativo d’appello il predetto requisito si applica solo per l’elezione a Presidente di Provincia e non per l’elezione a Consigliere provinciale.

Il fatto
Un candidato alle elezioni del Presidente della Provincia di Lodi, ha impugnato il verbale dell’Ufficio elettorale della Provincia di Lodi nella parte in cui ha ricusato la sua candidatura per ineleggibilità per l’elezione alla carica di Presidente della Provincia.
L’ufficio ha disposto detta ricusazione, in quanto, a suo dire, la candidatura del ricorrente avrebbe violato l’articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo il quale sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci della Provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni; l’Ufficio elettorale ha evidenziato che il ricorrente è stato Sindaco, di un Comune lodigiano con mandato in scadenza prima di diciotto mesi dalla data delle elezioni. 
Rispetto a tale ricusazione il candidato ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo il quale, con sentenza n. 253 del 29 gennaio 2018, ha affermato che l’Ufficio elettorale provinciale non può, in sede di ammissione delle candidature e delle liste, valutare l’eleggibilità dei candidati, essendo tale profilo rimesso alla fase di convalida degli eletti di fronte al Consiglio provinciale.

La decisione
Il Consiglio di Stato, in tempi brevissimi, ha risolto il contenzioso che nasce con il decreto del Presidente della Provincia di Lodi di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia, nelle cui premesse è stata richiamata la nota del Sottosegretario di Stato per gli affari regionali secondo la quale il limite temporale costituirebbe un criterio orientativo e non impedirebbe la candidatura di Sindaci con meno di diciotto mesi di mandato residui; il decreto di indizione dei comizi precisava che l’ufficio elettorale provinciale doveva ammettere la candidatura di Sindaci con mandato residuo inferiore ai diciotto mesi.

L’approfondimento
La sentenza in rassegna muove dal presupposto che di fronte al tenore testuale univoco dell’articolo 1, comma 60, della legge n. 56 del 2014, non vi sia alcuno spazio interpretativo che possa essere esercitato sia in sede di indizione dei comizi che in sede di valutazione delle candidature e la cui ratio è quella di assicurare stabilità all’organo «Presidente della Provincia», il quale è eletto tra i Sindaci e cessa con il venir meno del mandato sindacale.
La fattispecie prevista dal comma 60 è cosa distinta da quella indicata nel comma 78 (secondo il quale «I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di Sindaco o di Consigliere di un Comune della Provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il Consigliere eletto o rieletto Sindaco o Consigliere in un Comune della Provincia»), perché quest’ultima riguarda la sospensione della causa di decadenza dalla carica di Consigliere provinciale, costituita dalla cessazione del mandato di Sindaco o Consigliere comunale che ha legittimato l’elezione e la partecipazione al Consiglio, nell’ipotesi di rielezione e conseguente riacquisizione del requisito e come tale, ha una finalità di garanzia della continuità (in senso approssimato) della composizione del Consiglio e della partecipazione alle attività dell’organo, dovendosi altrimenti procedere ad elezioni suppletive per reintegrare i componenti di volta in volta cessati ovvero andando incontro ad una progressiva riduzione dei componenti.
Il comma 78 ha una finalità del tutto analoga a quella sottesa al comma 60, i cui effetti rilevano però al momento dell’assunzione della carica, non al momento del venir meno della stessa.

Conclusioni
Il Giudice amministrativo giunge a conclusioni condivisibili, rispetto alle quali non sussistono motivi di dissenso da parte di chi scrive, proprio perché l’ufficio elettorale provinciale è legittimato a valutare l’eleggibilità dei candidati alla carica di Presidente della Provincia in ossequio ad una norma che non lascia spazio a valutazioni discrezionali.

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