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Responsabilità di custodia, caso per caso gli obblighi di risarcimento per la Pa

di Francesco Machina Grifeo

Con una batteria di sentenze, la Cassazione fa il punto sulla responsabilità per «cose in custodia». Un ambito molto vasto che ricomprende per esempio i doveri di vigilanza e manutenzione della pubblica amministrazione, o comunque degli enti preposti, su strade e marciapiedi. Con una prima decisione, la n. 2477, i giudici hanno accolto, con rinvio alla Corte di appello, la richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'Anas per un sinistro dovuto all'attraversamento della strada da parte di un bovino. Per il giudice di merito l'ente gestore non aveva alcuna responsabilità ma la Suprema corte ha affermato che il caso fortuito non era stato provato. In particolare non era dimostrata l'obiettiva imprevedibilità dell'evento attraversamento. «Il caso fortuito rappresentato da fatto naturale o del terzo – scrive la Corte - è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però dal punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza alla diligenza o meno del custode». Inoltre, va considerato che «le modifiche della struttura della cosa o le situazioni di pericolo determinate da fattori imprevedibili sono suscettibili di divenire, se non rimosse tempestivamente, nuove condizioni intrinseche della cosa, idonee a comportare la responsabilità del custode».

La transenna rovesciata sul tombino
Con un'altra decisione, la n. 2479, i giudici affrontando il caso di un uomo morto a seguito della caduta dalla motocicletta per via di una transenna rovesciata su di un tombino, hanno affermato che la corte di merito ha escluso troppo sbrigativamente la responsabilità del comune di Messina. «L'individuazione di una condotta colposa del danneggiato – scrive la Cassazione - non consente di ritenere - per ciò stesso - integrato il caso fortuito, ove non emerga che sia risultato interrotto qualunque nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento». Dunque, anche in questo caso, ci sarà un nuovo giudizio di merito.

Anas e guardrail
Con la pronuncia n. 2480 la Cassazione ha escluso la responsabilità dell'Anas per la morte di un ragazzo precipitato oltrepassando il guardrail mentre percorreva un viadotto in motorino. Per i guidici di legittimità: «È esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo che ne aveva, per causa ignota, perso il controllo, non potendo il custode rispondere dei danni cagionati in via esclusiva da una condotta del danneggiato da qualificarsi oggettivamente non prevedibile».

Caduta sulla strada del Comune
In un diverso caso (n. 2481) inerente il risarcimento per la caduta di una donna, a causa dei ciottoli dissestati, mentre camminava per strada a Vicenza, i giudici hanno respinto il ricorso affermando che: «A fronte di un pericolo, l'utente della strada è tenuto ad un uso prudente e secondo le cautele normalmente attese e prevedibili», percorrendo quando possibile strade alternative. In questo caso invece la condotta era stata «imprudente» al punto tale da interrompere il nesso causale e sfociare nel caso fortuito che, prosegue la Corte, è «connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».

Le precipitazioni atmosferiche
Con la sentenza n. 2482, occupandosi di una richiesta danni nei confronti del fondo confinante destinato a sottopasso ferroviario, la Suprema corte, capovolgendo i giudizi di merito, ha affermato che le precipitazioni atmosferiche «integrano l'ipotesi di caso fortuito» solo «allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico». Non essendo sufficiente la dichiarazione dello stato di emergenza o di calamità, che può anche non riguardare un evento in sé eccezionale e imprevedibile.

Caduta in un burrone
Infine con riguardo alla caduta in un burrone di un minore che stava giocando su di una strada comunale, i giudici (n. 2483), accogliendo il ricorso del municipio, hanno affermato che: «Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso».

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