Amministratori

Danni morali al consigliere comunale espulso per incompatibilità inesistente

di Francesco Machina Grifeo

Sì al risarcimento del danno morale per il consigliere comunale che, dopo essere stato regolarmente eletto, non ha potuto esercitare la carica perché il Comune sbagliando ha deliberato che si trovasse in una condizione di incompatibilità. La Corte di cassazione, con la sentenza 25 gennaio 2018 n. 1906 , respingendo il ricorso del Comune di Fagnano Castello, in provincia di Catanzaro, ha così definitivamente chiuso - confermando la liquidazione di 5mila euro decisa dal Tribunale - questo caso di incompatibilità per lite pendente con la’mministrazione.

La vicenda
L’uomo, infatti, era stato espulso per quasi un anno a ridosso delle elezioni del 2015 perché citato dall'ex sindaco per danno all'immagine del municipio.
Il Comune aveva chiamato in giudizio il Consigliere perché, proprio nei giorni in cui in paese si svolgeva la sagra della castagna, aveva tappezzato le strade di manifesti dal titolo: «Tutti i cittadini devono sapere», con riferimento ai risultati delle analisi dell'Asp, di cui fra l'altro era dipendente, che avevano rivelato la non potabilità delle acque in alcune zone. Una volta rieletto, il Comune ne aveva deliberato l'incompatibilità, espressamente prevista dal Testo unico sugli enti locali nei casi di liti pendenti con l'amministrazione. Come accertato già in primo grado però fra le esimenti vi è quella per cui il fatto è «connesso con l'esercizio del mandato». Una lettura fatta propria dalla Corte di appello che ha altresì ritenuto provato il danno derivante dalla «privazione del diritto-dovere di esercitare la carica, confermando la liquidazione equitativa effettuata dal Tribunale».

La decisione
Nel ricorso in Cassazione il Comune ha lamentato la violazione dei principi sull'onere della prova in materia di danno all'immagine e vita di relazione. Per la Suprema corte invece la decisione impugnata non si è discostata dall'orientamento secondo cui «“il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato” ma ne ha piuttosto ritenuta espressamente provata la sussistenza in riferimento alla “privazione del diritto-dovere di esercitare la carica di consigliere comunale, benché eletto e senza che vi fossero cause d'incompatibilità a tale esercizio». Così come, conclude la decisione, «in riferimento alle regole di comune esperienza, sottolineando la comprensibile frustrazione dell'amministratore pubblico cui è stato impedito l'esercizio del mandato proprio in ragione delle modalità con cui lo ha esercitato».

La sentenza della Corte di cassazione n. 1906/2018

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