Amministratori

Danno erariale, la Corte dei conti decide anche sulla revocatoria

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Nell’ipotesi di esercizio dell’azione revocatoria successivo a sentenza di condanna per responsabilità amministrativa, permane la legittimazione a promuovere l’azione revocatoria da parte del procuratore presso la Corte dei conti (ancorché congiuntamente a quella dell’ente pubblico danneggiato) e, conseguentemente, la giurisdizione contabile. È questo, in sintesi, quanto ha precisato la sezione giurisdizionale per la regione Calabria della Corte dei conti con la sentenza n. 352/2017.

L’orientamento del giudice contabile
L’azione revocatoria, esercitata a garanzia del credito erariale, è esperibile qualora concorrano tanto il requisito oggettivo, eventus damni in rapporto al credito, quanto quello soggettivo della consapevolezza del danno. La Corte supera l’eccezione secondo la quale l’azione pauliana, poiché finalizzata alla tutela di un credito derivante da una sentenza risarcitoria divenuta definitiva ex articolo 2901 del codice civile, non potrebbe che spettare al creditore, ossia all’ente pubblico danneggiato, per cui in nessun modo l’azione potrebbe configurarsi in capo al requirente contabile, il quale sarebbe, quindi, del tutto privo di legittimazione ad agire, sia sotto il profilo processuale che sotto quello sostanziale, con la conseguenza che in detta materia si avrebbe solo la giurisdizione del giudice ordinario e mai quella del giudice contabile. Secondo la Corte calabrese la natura strumentale e accessoria dell’azione revocatoria consente di non ritenerla estranea alla materia della contabilità pubblica che l’articolo 103, comma 2, della Costituzione riserva, come giudice naturale, alla cognizione della Corte dei conti.

L’interpretazione della Cassazione
Tale principio è stato, poi, ribadito dalla Corte di cassazione tanto con l’ordinanza a sezioni Unite n. 30786 del 30 dicembre 2011, quanto, e ancor più nettamente confermato, dalle stesse sezioni Unite con l’ordinanza n. 11073 del 3 luglio 2012. Le norme richiamate e l’interpretazione giurisprudenziale attribuiscono chiaramente la legittimazione attiva al procuratore regionale contabile, organo abilitato a svolgere le proprie funzioni unicamente davanti al giudice presso il quale è istituito, al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, tutela accessoria e strumentale a quella fornita dalle azioni di responsabilità erariale che trova “copertura” nell’articolo 103, comma 2, della Costituzione, in quanto, nonostante l’eventuale coinvolgimento di diritti di terzi, estranei al rapporto di servizio con la Pa, attiene comunque alle “materie di contabilità pubblica”, riservate alla giurisdizione della Corte dei conti.

Il principio di autonomia
I riportati canoni ermeneutici si pongono, a ben guardare, in un solco di coerente continuità con il generale principio di autonomia che, per ormai costante giurisprudenza regolatrice, contraddistingue la giurisdizione erariale rispetto alle competenze proprie di ogni altro plesso giurisdizionale e che, com’è agevole intuire, si traduce nel potere per la procura della Corte dei conti di attivarsi a prescindere dalla possibilità delle amministrazioni interessate di promuovere l’ordinaria azione civilistica di responsabilità; una prerogativa, quella spettante al requirente contabile, che indubbiamente assurge a peculiarità di sistema anche grazie all’avallo offerto dalla Corte costituzionale con le note sentenze n. 104 del 1989 e n. 1 del 2007, a tenore delle quali l’azione del procuratore contabile è espressione di una funzione obiettiva e neutrale, in quanto finalizzata a reprimere il danno erariale derivante da un illecito amministrativo.

Osservazioni finali
Per la Corte tale peculiarità di sistema non può che all’evidenza riflettersi anche sulle azioni caratterizzate da un rapporto di strumentalità e accessorietà rispetto a quella risarcitoria come, appunto, è l’azione revocatoria attribuita, con disposizione interpretativa, al Pm contabile dall’articolo 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e che al contempo la differenziano dall’omologa azione che potrebbe essere direttamente esercitata dalla stessa amministrazione danneggiata in esito ad una sentenza di condanna per responsabilità contabile pronunciata dalla Corte dei conti. Semmai, problemi potrebbero sorgere dal simultaneo promovimento dell’azione revocatoria, tanto dal requirente contabile quanto dalla pubblica amministrazione danneggiata: l’ordinamento, tuttavia, non esclude il cumulo delle azioni tese a soddisfare il credito erariale che in ultima istanza andrà comunque realizzato a soddisfacimento in favore della Pa lesa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©