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Mercati, concessioni prorogate fino al 2020 - I Comuni dovranno revocare i bandi già aperti

di Pippo Sciscioli

La legge di bilancio 2018 ha nuovamente differito l'entrata in vigore della Direttiva Bolkestein per gli operatori commerciali dei mercati. Tutto congelato fino al 31 dicembre 2020. E non è detto che sia l'ultima proroga dopo quella scorsa e quella del 2016 avvenuta con il Decreto Milleproroghe.
Vengono così accolte le pressanti richieste dei commercianti e delle loro associazioni di categoria, sostenuti dai Comuni.

La proroga
I commi 1180 e 1181 della legge 205 sono dedicati al nuovo regime del commercio sulle aree pubbliche, con due novità.
La prima, contenuta nel comma 1180 che proroga al 31 dicembre 2020 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione in commento.
Questo determina automaticamente la sospensione delle procedure già avviate da molti Comuni che, in osservanza della previgente normativa, avevano indetto i bandi per il rinnovo delle concessioni in osservanza delle prescrizioni fissate dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni- Comuni del 3 agosto 2016.
Di fatto, i bandi saranno congelati e i Comuni dovranno formalmente revocarli, dando atto nei propri provvedimenti che le concessioni di suolo pubblico e le correlate autorizzazioni commerciali in essere alla data del 29 dicembre 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio, restano valide ed efficaci sino a tutto il 2020.
Entro tale nuova data e fatta salva un'ulteriore eventuale proroga di là da venire, i Comuni procederanno ai nuovi bandi.

Criteri per il rinnovo delle concessioni
Il successivo comma 1181 aggiunge, quale conseguenza della disposizione introdotta dal precedente, che al fine di garantire e promuovere obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione dovranno essere previste - con apposito atto - specifiche modalità di assegnazione delle concessioni nei mercati per gli operatori che, nell'ultimo biennio, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sè e per il proprio nucleo familiare.
Quindi, si rinvia ad una prossima Intesa da siglarsi in sede di Conferenza unificata la necessaria integrazione dei criteri per il rinnovo delle concessioni già sanciti nelle precedenti intese del 5 luglio 2012, 24 gennaio 2013 e 3 agosto 2016, stabilendo, inoltre, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.

Prodotti agricoli
Infine, collegata alla suddetta novella vi è anche quella contenuta nel comma 499 della stessa legge che, aggiungendo il comma 8-bis all'articolo 4 del Dlgs 228/2001, recante la disciplina degli imprenditori agricoli, ora stabilisce per questi ultimi che «nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario».

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