Amministratori

Pari opportunità anche nei piccoli Comuni

di Amedeo Di Filippo

Anche i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti hanno l'obbligo di garantire la presenza in giunta di componenti di entrambi i sessi. Lo ha affermato la sezione di Salerno del Tar Campania con la sentenza n. 1746/2017.

La controversia
La consigliera di un Comune di circa mille abitanti ha impugnato il decreto con cui il sindaco ha nominato la giunta, composta da due assessori, entrambi di sesso maschile, contestando la violazione dell'articolo 6, comma 3, del Tuel che rinvia agli statuti comunali e provinciali l'onere di stabilire le norme per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune e della Provincia, nonché degli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti.
Viene eccepito, di contro, che il comma 137 della legge Delrio 56/2014 impone il limite del 40% alla rappresentanza di genere nelle giunte dei soli Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

I principi
Dopo aver pronunciato la propria giurisdizione, essendo quello di nomina di un assessore l'atto di un'autorità amministrativa nell'esercizio di un potere amministrativo, sia pure ampiamente discrezionale, talché l'oggetto della controversia non è una posizione di diritto soggettivo bensì l'interesse legittimo al corretto esercizio del potere da parte del sindaco, il Tar Campania interpreta il comma 137 nel senso che - fermo restando l'obbligo di garantire anche nei Comuni più piccoli la rappresentanza di entrambi i sessi - laddove la popolazione superi 3.000 abitanti questo vincolo è stabilito normativamente nel 40%.
La sezione salernitana si è appellata al principio espresso dall'articolo 51 della Costituzione – secondo cui tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza – che ha natura di diritto fondamentale da assimilare a quello di eguaglianza sostanziale contenuto nell'articolo 3.
Altro punto di riferimento è l'articolo 6, comma 3, del Tuel, che impegna gli statuti comunali e provinciali a prevedere norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte. E l'articolo 46, comma 2, che affida al sindaco l'onere di nominare i componenti la giunta «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi».

Parità sempre necessaria
Letto alla luce di queste coordinate, il comma 137 della legge Delrio non può dunque limitare la presenza dei due sessi nei soli Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, in quanto l'obbligo persiste anche in quelli più piccoli. Solo che qualora si varchi questa soglia, la legge fissa la percentuale obbligatoria del 40%. Nemmeno può essere preso a pretesto il fatto che il principio di pari opportunità non sia stato formalmente recepito nello statuto comunale, in quanto consolidata giurisprudenza ha affermato che l'attuazione del suddetto principio non può essere condizionata dalle omissioni o ritardi del consiglio comunale.
L'unico limite, si legge nella sentenza, può rintracciarsi nella effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi, «impossibilità che deve essere adeguatamente provata e che pertanto si risolve nella necessità di un'accurata e approfondita istruttoria ed in un'altrettanto adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori». Istruttoria e motivazione che mancano nel caso di specie e che determinano l'illegittimità del decreto sindacale di nomina della giunta.

La sentenza del Tar Campania n. 1746/2017

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