Amministratori

Autorizzazione paesaggistica, la Consulta blinda la competenza legislativa dello Stato

di Pietro Verna

Il potere di intervento delle Regioni in materia di governo del territorio non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica dei campeggi, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Lo ha deciso la Consulta con la sentenza n. 246/2017).
Con questa pronuncia la Corte ha dichiarato l' incostituzionalità dell'articolo 1, comma 129, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011 n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013- Legge finanziaria regionale 2011), nella parte in cui prevede che le unità abitative mobili collocate permanentemente entro il perimetro dei campeggi quali roulotte, maxi caravan e case mobili non costituiscono attività rilevanti ai fini paesaggistici. Ciò in ragione del contrasto di questa disposizione con l'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio e con l'articolo 13 della legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione paesaggistica per le zone vincolate e l'acquisizione preventiva del nulla osta dell'Ente parco per tutti gli interventi da eseguire in tali aree.

La questione
La questione di costituzionalità era stata sollevata dal Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali contro la pronuncia con la quale il Tar Campania- Salerno (sentenza 14 novembre 2013 n. 2253) aveva annullato l'ordinanza di demolizione di trentuno case mobili, quattro strutture in ferro e sette roulottes, emessa dall'Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, per difetto del nulla osta prescritto dall'articolo 13 della legge 394/1991. Decisione che il Collegio salernitano aveva motivato alla luce dell' articolo 1, comma 129, della legge della Regione Campania n. 4/2011, che sancisce l'irrilevanza urbanistico-edilizia e paesaggistica delle case mobili e le sottrae all'obbligo della preventiva acquisizione di ogni titolo abilitativo («I campeggi sono esercizi […]provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni […] non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento»). Di qui il ricorso del Mibact, a seguito del quale il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario sottoporre al vaglio della Consulta la norma regionale, sospettata di essere in contrasto con i principi della Costituzione in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente (articolo 9 e 117, secondo comma, lettera s), oltre che lesiva del principio di uguaglianza (articolo 3).

La decisione
Sospetti che i giudici di Piazza della Consulta hanno ritenuto fondati alla luce del costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, secondo cui compete allo Stato determinare presupposti e caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura ( sentenze n. 235/2011, n. 101/2010, n. 238/2008), per il valore intangibile e invalicabile del bene ambiente (ex multis, sentenza n. 641 del 1987). Principio da ultimo ribadito con la pronuncia n. 189/2016, laddove, nel dichiarare l'incostituzionalità dell' articolo 20 della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2011 («gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil -home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori […] non costituiscono attività rilevante a fini […] paesaggistici»), si evidenzia che:
• il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa delle Regioni attraverso l'emanazione di leggi in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con la conseguenza che le norme contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia sono invalicabili;
• la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale. nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica.

La sentenza della Corte costituzionale n. 246/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©