Amministratori

Traffico di influenze solo se il legame tra mediatore e pubblico ufficiale è reale

La relazione tra mediatore e pubblico ufficiale deve essere esistente e reale il potere di influenza del mediatore sul pubblico ufficiale. Chi compra l’influenza, per essere considerato soggetto attivo e quindi sanzionato, deve essere consapevole che il potere di influenza sia esistente e altrettanto concreto il pericolo di alterazione del corretto funzionamento dei pubblici apparati a suo vantaggio. Il millantato credito invece incrimina i casi in cui il potere d’influenza non c’è, siano esistenti o meno le relazioni, ma questo potere è comunque ostentato per ricevere un indebito vantaggio da parte di chi, raggirato a sua volta, è vittima del reato.

La differenza con il vecchio millantato credito
Si configura in questo modo la differenza tra il vecchio millantato credito e il nuovo traffico d’influenze introdotto dalla legge Severino. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 53332 della Sesta sezione penale, depositata ieri. La pronuncia chiarisce genesi e natura del nuovo reato, mutuato da quel trading in influence noto nel contesto internazionale, ma non al nostro ordinamento penale, dove la tipicità delle norme contro la corruzione non poteva essere spinta sino a comprendere quei casi di venalità della carica pubblica. Con l’introduzione del traffico di influenze si è così voluto procedere in maniera anticipata nella tutela del buon andamento della Pa e imparzialità dei pubblici funzionari, colpendo uno dei momenti anteriori a quelli dell’adozione di un atto contrario ai doveri d’ufficio. Un momento che consiste nella sollecitazione o offerta di denaro o altro vantaggio patrimoniale invistabdello sfruttamento di relazioni esistenti con il pubblico agente, «momento che normalmente costituisce il primo stadio di una trattativa illecita, rispetto alla quale rimangono irrilevanti sia l’effettivo esercizio dell’influenza sia il raggiungimento dell’esito voluto dall’istigatore iniziale».

Il grado di intensità della relazione
L’articolo 346-bis del Codice penale, introdotto dalla legge Severino, non specifica il grado di intensità della relazione perché assuma rilevanza penale. Non c’è aggettivazione in merito e quindi possono essere ricompresi nell’area penale anche rapporti occasionali e sporadici come più stabili e duraturi. La relazione però deve essere esistente ed è necessario che lo sfruttamento della stessa si leghi alla dazione o promessa di denaro o altro vantaggio patrimoniale. «In altre parole, la dazione o la promessa costituiscono il corrispettivo dello sfruttamento di relazioni esistenti e tale sfruttamento in favore del compratore di influenze deve costituire la causa o il motivo determinante dell’accordo con l’intermediario».

La sentenza della Corte di cassazione n. 53332/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©