Amministratori

Danno all'immagine, il sindaco risponde anche per le conseguenze dei reati sulla credibilità dell’ente

di Giuseppe Nucci

I comportamenti illeciti dei pubblici funzionari risultano normalmente percepiti dall'opinione pubblica come immediatamente riferibili, oltre che ai loro autori materiali, alla stessa istituzione cui essi appartengono, la quale viene a perdere inevitabilmente prestigio e credibilità di fronte alla collettività. Da ciò deriva un danno all’immagine della Pubblica amministrazione che, anche se inteso come «danno conseguenza», è costituito dalla lesione all’immagine dell’ente, conseguente ai fatti produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con «le spese necessarie al ripristino», che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento.
È questo il principio ribadito dalla sentenza n. 686/2017 della Corte dei Conti, Sezione per la Sicilia.

I mandati irregolari
A seguito di un’indagine amministrativa era emerso che il responsabile dell’Ufficio di Ragioneria di un Comune aveva emesso numerosi mandati irregolari, tra cui alcuni a favore di sé stesso, della moglie del sindaco e di un consigliere comunale, senza alcuna documentazione giustificativa.
Per tali fatti il funzionario, il sindaco e il consigliere venivano condannati in sede penale e, conseguentemente, la Procura della Corte dei conti citava i tre condannati, ritenendoli responsabile di un danno erariale complessivo di € 808.160,81, costituito da un danno patrimoniale diretto e, solo per il Sindaco, dal danno all’immagine.

La sentenza
Il Collegio riconosceva la responsabilità amministrativo contabile dei convenuti, ed in particolare al Sindaco, che aveva destinato le somme illecitamente acquisite per la copertura di pregressi debiti contratti, imputava anche il danno all’immagine.
Quest’ultima posta di danno - collegata alla condanna in sede penale per peculato, abuso d’ufficio, corruzione per atto d’ufficio, nonché per falsità ideologica in atto pubblico - appare di rilievo in relazione alle osservazioni espresse dal Giudice di prime cure.
Preliminarmente veniva osservato che, a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs n. 174/2016, cd Codice di giustizia contabile, la proponibilità dell’azione per danno all’immagine è consentita solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come appunto avvenuto nel caso in esame.
Veniva rammentato, inoltre, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 355/2010, e la Cassazione con la sentenza S.U. n. 5756/2012, aveva preso atto dell’evoluzione della giurisprudenza contabile che ha rilevato “la giuridica necessità di determinare l’entità del risarcimento del danno con riferimento alla dimensione della lesione dell’immagine, quale individuabile in base ai criteri oggettivi, soggettivi e sociali” elaborati dalle Sezioni riunite sin dal 2003.
Da un lato, dunque, l’immagine della pubblica amministrazione, pur ricevendo tutela a livello costituzionale dalle disposizioni dell’articolo 97, non è tutelata difronte ad ogni comportamento idoneo alla sua lesione, ma solo laddove la lesione discenda da condotte tipizzate dal legislatore; dall’altro lato, il risarcimento è consentito a prescindere dalla prova delle spese in concreto sostenute o da sostenersi per il ripristino dell’immagine a seguito del singolo evento lesivo, sulla base di una quantificazione equitativa riferita alla dimensione della lesione, poiché qualsiasi spesa dell’amministrazione, in quanto funzionalizzata al buon andamento e all’imparzialità, ha per ciò stesso concorso al mantenimento e all’elevazione dell’immagine pubblica.
Alla luce di tali approdi giurisprudenziali il Collegio ha affermato che la sussistenza e l’entità del pregiudizio alla reputazione del Comune arrecato dalla condotta delittuosa del Sindaco devono essere valutate attraverso i criteri enunciati dalle Sezioni Riunite nella pronuncia n. 10/2003/QM, vale a dire: quelli di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell’evento pregiudizievole, alla sua eventuale reiterazione, all’entità dell’eventuale arricchimento; quelli di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal responsabile nell’ambito della Pa; quelli di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell’opinione pubblica ed anche all’interno della stessa Amministrazione, alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media, indicativi della dimensione della lesione inferta al bene tutelato.
È quindi evidente che la valutazione del danno arrecato all’amministrazione di appartenenza non può essere limitata all’aspetto prettamente economico dell’utilità effettivamente percepita dal convenuto, ma deve tener conto dell'importanza dei doveri istituzionali dolosamente violati e della gravità delle condotte poste in essere, poiché in funzione di tali connotati si sono determinate le ripercussioni negative sull’immagine dell'amministrazione d'appartenenza.
Alla luce di quanto precede, il Giudice ha quantificato equitativamente il danno nella misura di € 32.369,83, come richiesto dal Pubblico ministero contabile.

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