Amministratori

Elezioni, nel verbale di proclamazione non va indicata la «sospensione di diritto» da cariche pubbliche

di Guido Befani

L’annotazione nel verbale di proclamazione degli eletti dell’intervenuta sospensione di diritto, pur di per sé consentita, perché lato sensu concernente l’esito della competizione elettorale, non può che avere una semplice funzione «neutra» e di «segnalazione», poiché l’Assemblea dei Presidenti di sezione deve solo effettuare le proclamazioni previste dalla legge e non ha, per contro, alcun potere inibitorio delle funzioni riferibili alle cariche per le quali ha disposto le proclamazioni (si veda anche il Quotidiano degli Enti locali e della Pa del 27 ottobre). È quanto afferma il Tar Reggio Calabria, con la sentenza 5 ottobre 2017, n. 862.

Il fatto
Il Tar Reggio Calabria è intervenuto sulla sospensione di diritto dalle cariche pubbliche, così come prevista dall’articolo 11, comma 1, lett. a), del Dlgs n. 235 del 2012, disposta a seguito dell’accertamento di una condanna per abuso d’ufficio connessa allo svolgimento delle funzioni di Assessore comunale.

La decisione      
Nel respingere il ricorso proposto, il Collegio ha avuto modo di rilevare che, nel caso di specie, l’oggetto della controversia riguardasse il mancato accertamento da parte dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, in sede di proclamazione degli eletti, degli effetti giuridici derivanti dalla precedente condanna, e la conseguente situazione di sospensione di diritto.
Per il Collegio, infatti, sulla base dei principi generali sul contenuto tipico degli atti amministrativi, nonché delle specifiche previsioni degli articoli 72 e 73 del Testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (approvato con il Dpr n. 570 del 1960), il verbale di proclamazione degli eletti deve dare atto necessariamente soltanto delle specifiche circostanze prese in considerazione dalla normativa sulle operazioni elettorali, tra cui anche le risultanze su eventuali «cause di ineleggibilità da parte degli eletti», ai sensi del medesimo articolo 73.
Tali disposizioni non prevedono, dunque, che il verbale debba riguardare altri aspetti, pur giuridicamente rilevanti, delle singole posizioni soggettive dei candidati risultati eletti, così come neppure dall’articolo 11 del Dlgs n. 235 del 2012 si può desumere il dovere di dare atto nel verbale della «sospensione di diritto», conseguente ad una precedente condanna penale. Infatti, tale articolo 11 riguarda la diversa situazione della «condizione di incandidabilità» e comunque attribuisce unicamente al Prefetto il potere-dovere di «accertare la sussistenza di una causa di sospensione» e di «notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato le elezioni o deliberato la nomina».

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che l’annotazione nel verbale di tale circostanza (pur di per sé consentita, perché lato sensu concernente l’esito della competizione elettorale) non può che avere una semplice funzione «neutra» e di «segnalazione», poiché l’Assemblea dei Presidenti di sezione deve solo effettuare le proclamazioni previste dalla legge e non ha, per contro, alcun potere inibitorio delle funzioni riferibili alle cariche per le quali ha disposto le proclamazioni.

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