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Danno erariale per l'ente pubblico che ricorre all’avvocato esterno senza motivare la «specialità del caso»

di Massimiliano Atelli

La sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte dei conti, con la sentenza n. 111/2017, ha ribadito che l’articolo 43 del regio decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933 consente agli enti patrocinati dall’Avvocatura dello Stato di non avvalersi della stessa, ma deve trattarsi di casi speciali ed essi debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Risponde pertanto di danno erariale il funzionario che adotti l’atto di conferimento al legale esterno completamente privo di qualsivoglia motivazione circa la “specialità del caso” (a fortiori, ove abbia in precedenza richiesto l’assistenza dell’Avvocatura erariale).

Il caso
Nella specie, si controverteva di un debito fuori bilancio pari all’importo corrisposto da un ente Parco nazionale che aveva affidato il patrocinio di una causa ad un legale del libero foro (in concreto, la costituzione di parte civile in un procedimento penale per pascolo abusivo sul territorio del Parco), anziché avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Argomenti, spunti e considerazioni
La decisione della sezione Abruzzo della Corte dei conti persuade. Il danno, come hanno puntualizzato i giudici contabili abruzzesi, è costituito dall’inutilità della predetta spesa, in quanto sopportata dall’ente Parco, laddove l’ente stesso avrebbe potuto e dovuto avvalersi, senza alcun onere, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Detto altrimenti, se non c'è una speciale ragione per non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, non è consentito di sopportare il costo supplementare della parcella di un legale del libero foro. Se invece una speciale ragione c'è, va debitamente spiegata nella delibera di affidamento a detto legale.

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