Amministratori

La presidenza del Consiglio impugna la legge siciliana sulle Province

di Luciano Catania

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge regionale siciliana n. 17 dell’11 agosto scorso, che ripristina l’elezione diretta del presidente del Libero Consorzio Comunale e del Consiglio del Libero Consorzio comunale, nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano.
La legge regionale n. 17/2017 è in contrasto con la legge Delrio, qualificata come «grande riforma economica e sociale», i cui principi, secondo il Governo nazionale, costituirebbero limite all’esercizio della competenza legislativa esclusiva che impone alle Regioni speciali l’adeguamento della propria legislazione a quella statale nella materia.
Di contro c’è l’articolo 15 dello Statuto regionale siciliano, avente forza di norma costituzionale, che attribuisce alla Regione competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali. Quello che appare in qualche modo paradossale è che ad essere incostituzionale sarebbe la norma che prevede la scelta dei vertici delle ex Province tramite suffragio universale.

L’impossibilità di adeguare a breve la legge regionale alla legge Delrio
Nel recente passato, sulla stessa questione, l’Assemblea Regionale Siciliana ha fatto dei passi indietro, accogliendo i suggerimenti che provenivano da Palazzo Chigi e rimodificando la normativa regionale in base ai desideri di Roma.
Stavolta l’impugnativa arriva mentre l’attività legislativa dell’Ars è sospesa in attesa delle elezioni regionali del prossimo 5 novembre.
Il prossimo Parlamento siciliano, tra elezioni e insediamento effettivo, inizierà ad operare effettivamente a dicembre, mentre le elezioni per le ex Province sono previste a febbraio.

I rilievi di incostituzionalità
I rilievi d’incostituzionalità attengono agli organi di governo ed al loro sistema di elezione.
Inoltre non è gradita la previsione che attribuisce un’indennità di carica al presidente del libero consorzio ed al sindaco metropolitano, pari a quella attribuita “al sindaco del comune capoluogo del relativo Libero consorzio o della relativa Città metropolitana”, laddove nel resto d’Italia l’incarico è gratuito.
I consiglieri dell’ente di area vasta, invece, avranno diritto solo ai rimborsi previsti per gli amministratori locali.

L’elezione a suffragio universale per i presidenti delle ex province siciliane
Secondo la nuova normativa regionale, il presidente del Libero Consorzio ed il sindaco metropolitano saranno eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini del territorio della ex provincia.
Il consiglio del Libero Consorzio sarà composto dal presidente eletto direttamente e da 18 (per gli enti fino a 300.000 abitanti) o 25 (per gli enti con popolazione tra 300.000 e 600.000 abitanti) componenti, eletti anch’essi a suffragio universale.
Il consiglio metropolitano, invece, sarà formato dal sindaco metropolitano e da 30 (per gli enti con popolazione fino a 800.000 abitanti) o 36 (per gli enti con popolazione superiore a 800.000 abitanti) componenti, anch’essi eletti a suffragio universale.

Il quesito posto alla Corte costituzionale
La Corte Costituzionale dovrà decidere se l’Assemblea Regionale Siciliana si è mossa nei limiti dell’articolo 15 dello Statuto speciale siciliano che attribuisce alla Regione competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali oppure avrebbe dovuto adeguarsi ai principi della legge Delrio, giacché grande riforma economica e sociale.
La Lr n. 17/2017 si discosta nettamente dalla legge Delrio, che prevede elezioni di secondo livello per le Province e la carica di Sindaco metropolitano per il primo cittadino del centro capoluogo.
La Consulta dovrà stabilire se la consultazione popolare inficia i principi della Legge n. 56/2014 oppure è solo una modalità differente di scegliere i vertici dell’ente di area vasta, nell’ambito di una riforma di questi.

Il commissariamento degli enti di area vasta
Intanto, comunque, gli enti di area vasta siciliani, nelle more delle elezioni per la scelta dei loro vertici, dovranno essere affidati alle cure di commissari straordinari regionali.
L’articolo 7, Lr n. 17/2017 ha, infatti, modificato l’articolo 51, Lr n. 15/2015. Nelle more delle elezioni per le ex province, le funzioni degli enti di area vasta dovranno essere svolte da commissari straordinari nominati dalla Regione. Per la decadenza degli attuali sindaci metropolitani (i primi cittadini delle città di Palermo, Catania e Messina) si è espresso anche l’avvocato generale della Regione.

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