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Sulle rate dei debiti fiscali ultima parola al Comune

La rateizzazione non è un diritto del contribuente, ma un beneficio la cui concessione comporta una valutazione sulla presenza delle condizioni previste dall’articolo 19 del Dpr 602/73. Quando poi l’ente creditore è il Comune, non si applica l’articolo 19, ma l’articolo 26 del Dlgs 46/99, che fa salve le diverse determinazioni dell’ente creditore che può decidere sulle modalità di concessione della rateizzazione. Sono questi i principi affermati dalla Ctr Emilia Romagna n. 2502/9/2017 (presidente e relatore Moliterni).

La controversia

Una società aveva chiesto la rateizzazione di due cartelle di pagamento relative a accertamenti Ici divenuti definitivi. Equitalia negava la rateizzazione e la società impugnava l’atto davanti alla Ctp, lamentando il difetto delle ragioni in base alle quali è stato giustificato il diniego. La Ctp respingeva il ricorso. La società appellava la sentenza, deducendo che Equitalia è deputata a concedere la rateizzazione in base all’articolo 26 del Dlgs 46/99 e che il contribuente è titolare di un diritto al pagamento dilazionato dei tributi.
Il Comune resisteva eccependo che la rateizzazione non è un diritto soggettivo, ma un potere discrezionale dell’ente creditore e che la società negli anni si era liberata di tutti i dipendenti e aveva ridotto i ricavi a un’entità irrisoria, dimostrando di aver sottratto ogni garanzia patrimoniale.
Equitalia lamentava il proprio difetto di legittimata passiva, trattandosi di un diniego di rateizzazione chiesto dal Comune.

La decisione

La Ctr osserva che la Cassazione (con l’ordinanza delle Sezioni unite 5928/11) ha chiarito che l’articolo 19 del Dpr 602/73 stabilisce che la rateizzazione è un beneficio e che la relativa domanda implica una valutazione sulla spettanza o meno di un’agevolazione. Ciò significa che non esiste un diritto del contribuente, essendo subordinato alla valutazione dell’ente creditore di sussistenza delle condizioni previste.
Nel caso concreto, continua la Ctr, l’ente creditore è il Comune e, quindi, non trova applicazione solo l’articolo 19, ma il 26 del Dlgs 46/99 che al comma 1-bis fa salve le diverse determinazioni dell’ente creditore.
Il Comune ha comunicato a Equitalia l’intenzione di riservarsi la facoltà di decidere sulla concessione del beneficio, trattandosi di importo per il quale la dilazione, sino a un massimo di 60 rate, è subordinata alla presentazione di fideiussione. La società ha chiesto una rateizzazione in 72 mesi, non ha prestato garanzie e non ha più dipendenti, né ricavi. Quindi, non si trova in una situazione di difficoltà temporanea ma assoluta.
Su tali basi, la Ctr ha respinto l’appello e dichiarato dovuto il contributo unificato in misura doppia (ex articolo 13, comma 1-quater, Dpr 115/02) che correla il raddoppio all’integrale rigetto dell’impugnazione o alla sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.
Quest’ultima decisione è conforme al principio affermato dalla Cassazione 19432/2015 secondo cui il raddoppio si applica a tutti i processi iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, e quindi anche a quello tributario.
Al contrario il dipartimento delle Finanze, durante Telefisco 2016, ha chiarito che il raddoppio è applicabile solo al processo civile e non anche a quello tributario. Ciò perché la norma che dispone il raddoppio fa riferimento al comma 1-bis relativo al contributo nel processo civile, mentre le disposizioni che regolano il contributo nel processo tributario sono previste al comma 6-quater dell’articolo 13 del Dpr 115/02.

La sentenza della Ctr Emilia Romagna n. 2502/9/2017

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