Amministratori

Ingiunzione fiscale, la Pa deve provare la pretesa

di Francesco Machina Grifeo

A fronte dell’opposizione a una ingiunzione fiscale, l'Amministrazione deve comunque supportare la propria pretesa con idonea documentazione. L'onere probatorio in capo all'opponente riguarda infatti soltanto la confutazione della pretesa creditoria, senza però che la Pa - in questo caso un Comune – possa ritenersi esonerata dal fornire la prova del credito azionato. Lo ha stabilito la Corte di appello di Bologna, sentenza n. 2243/2017, respingendo il ricorso del Comune di Parma contro la decisione del locale tribunale favorevole agli ingiunti.

Il caso
Parma Gestione Entrate infatti con una ingiunzione fiscale aveva chiesto circa 4mila euro come costo di «attività lavaggi e disinfezione di autocarri presso il Mercato del Bestiame del comune di Parma». In primo grado, il Tribunale aveva accolto l'opposizione «non risultando i documenti idonei a supportare la pretesa del Comune». Proposto appello, l'agente della riscossione ha sostenuto che «stante la natura dell'opposizione di cui al Rd 639/1910, l'ingiunzione non può equipararsi ad un decreto ingiuntivo e pertanto l'onere della prova spetta all'opponente».

La decisione
Per la Corte territoriale invece le cose stanno diversamente. «Vero è - scrivono i giudici - che il giudizio relativo all'opposizione ad ingiunzione fiscale è un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova». «Sta di fatto, comunque - prosegue il Collegio - , che tale onere probatorio va tuttavia inteso con riferimento alle argomentazioni a sostegno della confutazione della pretesa creditoria ex adverso azionata con l'ingiunzione fiscale, ma non esonera di certo il soggetto emittente della ingiunzione a produrre ogni documentazione probante il credito così azionato» (Corte d'Appello Roma, sentenza n. 4295/2011). E, nel caso di specie, gli ingiunti hanno «correttamente allegato che la pretesa della Pa è priva di prova ed hanno contestato la valenza probatoria dei documenti prodotti dall'ingiungente». In particolare dalla documentazione allegata è emerso che l'ingiunzione si fondava su prospetti prodotti «in copia» e definiti quali «schede lavaggio concessionario», sulle quali risulta posto un timbro e una sigla non comprensibile. Ma, prosegue, «circostanza ancor più palese, è che le schede non riportano alcuna sottoscrizione o dichiarazione da parte degli opponenti». «Se ne desume, conclude, che tale documentazione è del tutto inidonea a supportare la pretesa del Comune al pagamento dei servizi, con la conseguenza che gli opponenti hanno adeguatamente assolto l'onere probatorio contestando la valenza probatoria delle schede a sostegno dell'ingiunzione».

La Corte di appello di Bologna n. 2243/2017

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