Amministratori

Doppia decadenza per il sindaco-presidente di Provincia se si scioglie il consiglio comunale

di Ulderico Izzo

Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale per dimissioni dei Consiglieri ultra dimidium, il titolare della carica di Sindaco che sia anche titolare della carica di Presidente della Provincia decade anticipatamente e contestualmente da entrambe le cariche all’atto stesso della presentazione delle dimissioni dei Consiglieri. È quanto afferma il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza del 6 settembre 2017, n. 4227.

Il fatto
La questione, che è stata portata dinanzi al Giudice amministrativo, nasce dalle dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comunali del Comune di Cosenza, il cui Sindaco, nel frattempo era anche Presidente della Provincia.
Nello stesso giorno in cui sono state protocollate tali dimissioni, si dimetteva anche il vice Presidente della Provincia; il Presidente della stessa, Sindaco di Cosenza, nominava un nuovo Vice, che, successivamente convocava i comizi elettorali per le elezioni di secondo grado per il Presidente e il Consiglio Provinciale. Gli atti, sia di nomina del nuovo vice Presidente e sia di convocazione dei comizi, venivano impugnati da altri Consiglieri provinciali.
Il Tar Calabria accoglieva il ricorso perché la presentazione delle dimissioni ultra dimidium, comportano ipso jure lo scioglimento del Consiglio comunale e la legge Delrio stabilisce che il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco.
In forza del combinato disposto delle due norme, si deve ritenere che, verificatosi l’effetto dissolutorio del Consiglio comunale di Cosenza, per le dimissioni della maggioranza di Consiglieri, il Sindaco è ipso jure decaduto dalla carica di Presidente della Provincia.

La decisione
Il Consiglio di Stato, dopo aver ripercorso il quadro normativo di riferimento, che è contenuto nell’articolo 1, commi 69 e 78, della legge n. 56 del 2014, e dopo averlo raffrontato anche con il vigente Statuto provinciale, ha posto l’accento sulla portata dell’articolo 141 del Tuel a norma del quale nel caso di dimissioni contestuali l’effetto tipico è lo scioglimento immediato dell’organo collegiale.
Per tale motivo la sentenza appellata dalla Provincia di Cosenza è stata confermata in toto.

Conclusioni
La sentenza ha affermato, ancora una volta, che non si possono fare alchimie quando le norme di legge, che regolano il funzionamento degli organi amministrativi, sono di inaudita chiarezza, come nel caso dell’ipotesi contenuta nell’articolo 141 del Tuel.

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