Amministratori

La segnalazione al sindaco e alla Corte dei conti dell’inerzia del funzionario non è diffamazione

di Paola Rossi

Il cittadino che segnala al sindaco e alla Corte dei conti l’inadempimento in suo danno attribuito a un dirigente comunale non commette il delitto di diffamazione aggravata poichè esercita legittimamente il proprio diritto di critica. Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 43139/2017 ha dichiarato la non punibilità del privato per aver esecitato il suo diritto di denuncia dell’operato del pubblico funzionario, che invece lo aveva denunciato per diffamazione aggravata.

La denuncia ai superiori
Il cittadino lamentava la colpevole inerzia del dirigente comunale in relazione a una pratica che lo riguardava, su cui aveva quindi un interesse legittimo alla sua definizione. Per reagire a quella che riteneva una lesione aveva inviato una missiva a sindaco e giudice contabile per rappresentare la vicenda. La Cassazione afferma che vi è stato un legittimo esercizio della libertà di espressione nella sua declinazione del diritto di critica e denuncia. I giudici fanno, infatti, rilevare che i toni della missiva, di per sé non offensivi, erano stati pertinenti alla questione dello stallo della pratica e che era stata inviata ai responsabili dell’operato del dipendente comunale. Quindi aveva agito in un’ottica che teneva conto della catena di comando e senza volontà di «diffamare» il dirigente, se non al fine di denunciare e bloccare un comportamento che riteneva illegittimo.

La critica legittima
La conclusione della Cassazione si fonda anche sulla circostanza che il Tar adito sulla vicenda, pur non avendo riconosciuto alcun risarcimento al privato, aveva però affermato l’esistenza di una responsabilità di tipo precontrattuale a carico del Comune.
E, a maggior ragione la critica contro il dirigente esercitata senza forme e modi gratuitamente offensivi va ritenuta legittima e quindi non punibile ex articolo 51 del Codice penale in quanto esercizio di un diritto.

La Cedu sui funzionari pubblici
Per la propria decisione la Cassazione riporta il principio della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui i cittadini hanno il diritto di segnalare liberamente alle autorità competenti i comportamenti dei funzionari pubblici che ritengano irregolari o illegali. Secono la Cassazione si attaglia perfettamente al caso specifico in quanto la denuncia era indirizzata agli organi preposti al controllo dell'azione del funzionario e «la condotta che questi aveva tenuto, nel trattare una pratica di suo interesse, che appariva, nella fase in cui era stata sporta la denuncia, irregolare, come aveva ex post dimostrato la ritenuta responsabilità dell'ente pur sotto il solo profilo della responsabilità precontrattuale».

La sentenza della Corte di cassazione penale n. 43139/2017

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