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Sicilia, torna l'elezione diretta per i vertici delle ex Province

di Luciano Catania

In Sicilia quello che resta dell’annunciata abolizione delle province, è il cambio di nome, un intero mandato espletato da commissari regionali, l’abolizione del gettone di presenza dei consiglieri degli enti di area vasta e poco altro ancora.
La legge n. 17 dell’11 agosto 2017 (pubblicata sul supplemento ordinario della GURS n. 36 del 1° settembre scorso) ha previsto, infatti, il ritorno all’elezione diretta, a suffragio universale, per il presidente ed il consiglio del Libero consorzio.
La prima legge-vessillo sull’abolizione delle province in Sicilia risale al marzo 2013, quando l’Assemblea Regionale Siciliana emanò una normativa (L.r. n. 7/2013), composta sostanzialmente da un solo articolo, che sanciva che entro il 31 dicembre di quello stesso anno doveva essere disciplinata l’istituzione dei liberi Consorzi comunali per l’esercizio di funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali.
A distanza di più di quattro anni e di diversi interventi legislativi, i Liberi consorzi dei comuni e le Città metropolitane hanno preso il posto delle ex province, con lo stesso territorio, le medesime funzioni, con molte meno risorse, ed, adesso, con le elezioni dirette e le indennità di carica per i propri vertici.

Il rischio di impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale
Sulla legge, però, incombe la probabile impugnativa del Governo nazionale di fronte alla Corte Costituzionale.
L’Assemblea Regionale Siciliana ha recentemente provato, più volte, ad affermare le proprie prerogative, derivanti dalla specialità dello Statuto, avente forza di legge costituzionale, distaccandosi dalle previsioni della legge Delrio (Legge n. 56/2014) ma, poi, ha sempre fatto marcia indietro, spaventata dalla minaccia del Governo nazionale di impugnare la legge regionale di fronte alla Corte Costituzionale.
Il legislatore siciliano, prima con la legge regionale n. 15/2015 e, poi, con la legge regionale n. 5/2016, aveva posto in capo a consiglieri comunali e sindaci dei comuni facenti parte dell’ente di area vasta il compito di eleggere, tra i soli primi cittadini, il vertice politico della Città metropolitana.
Con note ufficiali la Presidenza del Consiglio ha puntualmente contestato le differenze introdotte rispetto alla legge Delrio e l’ARS è ritornata sui suoi passi. Secondo il Governo nazionale, un’interpretazione ampia del potere legislativo primario della Sicilia in materia di ordinamento degli enti locali contrasterebbe con l’articolo 3 (pari dignità sociale ed eguaglianza davanti alla legge) della Costituzione.
Finora, ai deputati regionali è mancato il coraggio politico di affrontare la decisione della Corte Costituzionale.
Ad influenzare le scelte politiche dell’Assemblea Regionale, oltre a considerazioni di natura giuridica, sono state valutazioni di natura economia ed il timore di perdere finanziamenti legati alla classificazione di Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

Elezione diretta degli organi politici
L’articolo 1 della Lr 17/2017, modifica l’articolo 6 della Lr 15/2015 e prevede che l’elezione del presidente del Libero Consorzio comunale e del sindaco della Città metropolitana sia indetta, previa delibera della Giunta, con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello delle votazioni. Le elezioni dovranno tenersi, di norma, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno.
Il presidente del Libero Consorzio ed il sindaco metropolitano saranno eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini del territorio della ex provincia.

Composizione del Consiglio degli enti di area vasta
Il consiglio del Libero Consorzio sarà composto dal presidente eletto direttamente e da 18 (per gli enti fino a 300.000 abitanti) o 25 (per gli enti con popolazione tra 300.000 e 600.000 abitanti) componenti, eletti anch’essi a suffragio universale.
Il consiglio metropolitano, invece, sarà formato dal sindaco metropolitano e da 30 (per gli enti con popolazione fino a 800.000 abitanti) o 36 (per gli enti con popolazione superiore a 800.000 abitanti) componenti, anch’essi eletti a suffragio universale.

Soglia di sbarramento, preferenza di genere e premio di maggioranza
Ciascun elettore potrà votare due consiglieri di ente di area vasta. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve essere destinata ad un uomo e l’altra ad una donna.
Non saranno ammesse all’assegnazione dei seggi, le liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento fissata al 5% del totale dei voti validi espressi. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco metropolitano o presidente, spetta almeno il 60% dei seggi, tranne che qualche altra lista o gruppo di liste abbia superato il 50% dei voti validi.

Indennità di carica e rimborso spese
Al presidente del Libero consorzio ed al sindaco metropolitano spetta un’indennità di carica pari a quella attribuita “al sindaco del comune capoluogo del relativo Libero consorzio o della relativa Città metropolitana”. Si scopre, così, che la Città metropolitana avrà una città capoluogo, come se fosse una semplice provincia.
I consiglieri dell’ente di area vasta, invece, avranno diritto solo ai rimborsi previsti per gli amministratori locali.
Nelle more dell’insediamento degli organi dei Liberi consorzi e delle Città metropolitane eletti a suffragio universale, le funzioni di enti di area vasta saranno svolte da commissari straordinari, nominati dal presidente della Regione.

Decadenza sindaci metropolitani
Con l’entrata in vigore della legge, a metà settembre, cesseranno dalle loro funzioni i sindaci metropolitani di Palermo (Leoluca Orlando), Catania (Enzo Bianco) e Messina (Renato Accorinti). Il loro posto verrà assunto da nuovi commissari regionali che avranno il compito di guidare gli enti di area vasta, fino alle elezioni, assommando su di se le funzioni del sindaco e del consiglio metropolitano.

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