Amministratori

Non spetta al privato ma al Comune definire in giudizio il debito per l’effettivo uso del servizio idrico

di Paola Rossi

Il giudice non può rigettare la domanda del cittadino contro il Comune - che pretende il pagamento della fornitura d’acqua - solo perchè non sono state portate in giudizio le richieste di pagamento dell’ente locale, se quest’ultimo non ha contestato l’ammontare della pretesa dichiarata dal cittadino. Inoltre, il privato lamentava un’illegittima inversione dell’onere probatorio del calcolo di quanto preteso per la fornitura dell’acqua, in quanto il Comune non aveva proceduto alle misurazioni dei consumi. La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20887/2017, depositata ieri, in applicazione del principio di non contestazione ha definito sussistenti gli elementi della domanda giudiziale.

L’inversione dell’onere della prova
Il privato, contestando le pronunce di primo grado che avevano rigattato la sua domanda per l’indeterminatezza, lamentava anche la mancata rilevazione dei consumi di acqua che gli erano stati addebitati dall’ente locale erogatore. In tal modo - si è affermato nel ricorso per Cassazione - si realizzerebbe un inversione dell’onere della prova a carico del debitore su quanto sia dovuto per il servizio, mentre l’onere deve essere chiaramente a carico di chi pretende il pagamento. Verrebbe coì a determinarsi un’illegittima violazione dell’articolo 2697 del Codice civile.

La mancata contestazione
Non manca il thema decidendum nel ricorso giurisdizionale se per il principio di non contestazione i fatti alla base dell’azione giudiziale non vengono appunto contestati dal convenuto. Così nel caso specifico il Comune non aveva smentito l’importo di quanto aveva addebitato a detta del privato per tre annualità di fornitura di acqua. Ma l’ammontare grazie al principio di non contestazione non era indeterminato, come detto dai due giudici di merito, anche se non erano state allegate le richieste di pagamento dell’ente locale.
Quindi, per la Cassazione i giudici di merito ben potevano decidere la causa senza asserire che mancasse il thema decidendum e che il privato che voleva contestare nel merito i crediti vantati dal Comune non doveva vedersi respingere la domanda perchè l’oggetto era definito anche grazie al comportamento del Comune chiamato in giudizio.
Il principio di non contestazione di origine giurisprudenziale è diventato norma codificata all’interno dell’articolo 115 del Codice di procedura civile con efficacia dal 4 luglio 2009.

L’ordinanza della Corte di cassazione civile n. 20887/2017

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