Amministratori

Accesso agli atti, conoscibili «nominativi e importi» anche se sono dati personali

di Aldo Monea

Un interessato presenta istanza di accesso e acquisizione, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relativamente
• agli atti sulla valutazione che ha determinato il diniego di bonus nei suoi confronti;
• ai documenti circa la valutazione comparativa dei destinatari del bonus docenti con le relative attività valutate e le somme riconosciute;
• agli atti riguardanti i criteri previsti per la valutazione ed il riconoscimento del bonus.
Il ministero riscontra solo e, peraltro, in modo pubblico, i criteri, mentre non consente l’accesso ai documenti richiesti.
L’interessato, pertanto, ricorre al Tar competente per:
• vedere dichiarata l’illegittimità del diniego di accesso agli atti inviata dalla Pa resistente in data 13.02.2017
• la declaratoria del diritto di accesso e di acquisizione degli atti relativi alla valutazione che ha determinato il diniego del bonus nei confronti del ricorrente e, altresì, dei documenti sulla valutazione comparativa dei destinatari del bonus docenti con le relative attività valutate e le somme riconosciute nonché degli atti riguardanti i criteri previsti per la valutazione ed il riconoscimento del bonus.

Le norme di riferimento
Come nota il Tar Lazio, Sez. Terza bis, con la sentenza n. 9176/2017, la normativa di riferimento è quella sull'accesso ai documenti amministrativi (legge 241/1990), accesso che, sottolinea il tribunale, ha il medesimo ambito di applicazione dell'articolo 97 della Costituzione e riguarda tutti gli atti riferibili all'amministrazione. Non rileva, infatti, la loro disciplina sostanziale pubblicistica o privatistica. Inoltre non rileva se si possa ipotizzare una giurisdizione del Giudice Ordinario, come nel caso in esame, attenendo la questione sostanziale sottesa ad atti di natura datoriale o di quello amministrativo e quindi non potendo il Giudice Amministrativo, anche in quella evenienza, omettere di pronunciarsi sulla domanda di accesso.

L’iter processuale
L’Amministrazione pubblica interessata riferisce di aver ottemperato all’istanza avendo reso noti i criteri di valutazione sul sito web. L’istituto specificatamente interessato ha, inoltre, tempestivamente informato la parte ricorrente, che peraltro fa parte del Comitato di Valutazione, che i criteri sono stati pubblicati sul sito. Il Tribunale, da canto suo, rileva subito, però, che dagli atti risulta come l’Amministrazione pubblica non avesse fornito risposta sui nominativi dei destinatari dei bonus e sugli importi erogati.

Il merito della questione
Il Tribunale rileva, da un lato, che la richiesta di informazioni relative a “nominativi ed importi” è un’istanza diretta ad ottenere dati personali e che, quindi, essa esulerebbe dalle competenze del Giudice Amministrativo. Dall’altro lato osserva che l’istanza del ricorrente, fondamentalmente, ha ad oggetto la documentazione relativa al procedimento di concessione del bonus, che costituisce, pertanto, documentazione ostensibile a chi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti L. 241/90.
Nel merito, lo stesso tribunale nota che l’istituto interessato, mentre, ha tempestivamente informato parte ricorrente che i criteri erano stati pubblicati sul sito, non ha però dimostrato di aver fornito risposta in relazione ai nominativi dei destinatari dei bonus e agli importi erogati.

La decisione
Secondo il Tar Lazio, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile; per quanto concerne la richiesta dei criteri, infatti, il 13 febbraio 2017 (e pertanto prima della proposizione del ricorso), l’amministrazione ha risposto a parte ricorrente, inviando mail con la quale lo informava della pubblicazione di tali criteri sul sito web.
Tuttavia, il ricorso va, in parte, accolto relativamente alla documentazione relativa al procedimento di concessione del bonus, i nominativi dei destinatari e gli importi.
Pertanto, dopo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, dichiara il diritto del ricorrente all’accesso agli atti di cui all’istanza trasmessa in data 19 gennaio 2017.

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