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Uffici giudiziari, nomine sempre più trasparenti

Diventano sempre più chiarie trasparenti i criteri di nomina di curatori, commissari e liquidatori giudizialiadottati dai diversiuffici giudiziari, in un ambito in cui al potere discrezionale e insindacabile del tribunale, radicato sulla natura fiduciaria della designazione, tende ad affiancarsi una nuova esigenza, costituita da una gestione degli incarichi improntata alla trasparenza ed alla equa ripartizione tra professionisti, e da cui deriva l’ampia diffusione di circolari informative da parte degli uffici giudiziari negli ultimi dodici mesi.
Il richiamo alla trasparenza proviene da più elementi. Il quarto comma dell’articolo 28 della legge Fallimentare, introdotto con Dl 83/2015, dispone la istituzione di un registro nazionale, accessibile al pubblico, in cui confluiscano i provvedimenti di nomina.

Regole e criteri
L’operatività è rinviata, in forza delle disposizioni transitorie (articolo 23, comma 4, dello stesso decreto) ai sessanta giorni successivi alla pubblicazione delle relative specifiche tecniche, e tuttavia la finalità di incidere sulla trasparenza delle decisioni è evidente. Nello stesso senso anche l’articolo 3 del decreto legge 59/2016, che in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 24 del regolamento Ue 848/2015 dispone l’ istituzione di un registro elettronico delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, parzialmente pubblico, in cui confluiscano dettagliate indicazioni relative alle procedure aperte, per organi nominati, termini e sviluppo, comprese le informazioni elencate nell’articolo 28 della legge Fallimentare.
Pur nella diversità che consegue alla indiscutibile autonomia degli uffici di provvedere a regole e criteri, emergono dalle circolari alcuni schemi di riferimento piuttosto marcati, riferibili da un lato alla esigenza di tutelare l’interesse pubblicistico al regolare (ed auspicabilmente rapido) svolgersi della procedura ed al suo buon esito e, dall’altro, alla più recente domanda di trasparenza ed informativa.
La declinazione dell’interesse generale, nel solco di quanto dal 2010 il Tribunale di Milano ha voluto regolamentare, richiede il riconoscimento di requisiti specifici in capo ai professionisti incaricati.
Piuttosto diffuso il riferimento alla competenza, imprescindibile per incarichi complessi, e che si traduce nella compilazione e manutenzione di elenchi, a cura dei tribunali o degli organi professionali, da cui selezionare di volta in volta il candidato. Ugualmente percorso il criterio della efficienza, peraltro secondo criteri esclusivamente ancorati alla valutazione dei risultati raggiunti in procedure in corso o concluse, e variamente articolati, dalla semplice previsione di una età massima, alla efficace nomina di collegi , ove la sinergia delle specializzazioni potesse essere d’ausilio, fino alla assegnazione di rating o coefficienti a sintesi delle capacità espresse. Non compare pressochè mai (fa eccezione il Tribunale di Roma, circolare del 23 marzo 2017) un esplicito riferimento all’organizzazione del professionista, requisito peraltro espunto, in sede di conversione del decreto 83/2015, anche dalla modifica dell’articolo 28 della legge Fallimentare, che invece disponeva il possesso per il curatore di una struttura organizzativa e di risorse umane che apparissero adeguate a rispettare i tempi imposti dal programma di liquidazione, disciplinato dall’articolo 104-ter della legge Fallimentare.

Trasparenza ed equa distribuzione degli incarichi
Anche sul versante nuovo della trasparenza ed equa distribuzione degli incarichi, una certa uniformità emerge. È diffusa l’attenzione alla redditività delle nomine, cosicchè all’incarico remunerativo è opportuno se ne accompagnino in capo al medesimo professionista altri di minore soddisfazione. Quasi tutti gli uffici prevedono inoltre che il curatore o il commissario giudiziale comunichino subito dopo la nomina l’elenco degli incarichi ricevuti precedentemente, per procedure concluse o in corso, e che informino costantemente sugli incarichi da loro conferiti. Infine, alcuni uffici (Tribunale di Milano e Fermo) dispongono la pubblicazione digitale delle nomine intervenute.
Incisivo anche il potere del tribunale in termini di revoca. I giustificati motivi richiesti dall’articolo 23 della legge Fallimentare di fatto superano la specifica inadempienza, sino a divenire ragioni di mera convenienza ed opportunità, nel superiore interesse della procedura.

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